Ordinanza n. 160/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 549 del codice
di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1997
dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, sul ricorso
proposto dal Banco di Sicilia contro Presciutti Luigi ed altri,
iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che in sede di riassunzione di un processo esecutivo a
seguito di sentenza d'appello - impugnata con ricorso per cassazione
- che aveva accertato l'obbligo del terzo, il pretore di Ancona,
sezione distaccata di Fabriano, con ordinanza del 1 aprile 1997 ha
sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo
comma, e 97, primo comma, della Costituzione - questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 549 del codice di procedura
civile nella parte in cui "subordina la possibilità di riassumere il
processo esecutivo solo a seguito del termine dato con la sentenza
che definisce il giudizio, anziché con la sentenza di primo grado";
che la "sentenza che definisce il giudizio" di cui alla norma
denunciata sarebbe, ad avviso del rimettente, quella passata in
giudicato e non già quella di primo grado;
che siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto con: a)
l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la diversità di
trattamento - nella tutela esecutiva dei diritti - tra i casi in cui
viene introdotto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo
ed i casi in cui tale giudizio manca; b) l'art. 24, primo comma,
della Costituzione, per la compressione del diritto alla tutela
giurisdizionale dovuto alla necessità di attendere il passaggio in
giudicato della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo; c)
l'art. 97, primo comma, della Costituzione, risultando "indubbio che
anche la inadeguata o inidonea tutela dei diritti soggettivi dei
singoli può provocare intollerabili disfunzioni nell'amministrazione
della giustizia, con negative ripercussioni di carattere generale".
Considerato che l'interpretazione della norma denunciata adottata
dal rimettente, pur se contrastata da parte della dottrina, non
appare implausibile;
che, come affermato da questa Corte, rientra nella
discrezionalità del legislatore modulare le condizioni di accesso
all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei limiti della non
irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela (sentenza n. 94
del 1996);
che la disposizione denunciata, come interpretata dal rimettente,
trova una ragionevole giustificazione nella necessità che non
avvengano assegnazioni e trasferimenti di beni mentre è ancora sub
iudice il giudizio per accertare l'obbligo del terzo, nonché
l'oggetto e i limiti di tale obbligo;
che conseguentemente nessuna violazione del diritto alla tutela
giurisdizionale garantito dall'art. 24, primo comma, della
Costituzione discende dalla asserita necessità di riassumere il
processo esecutivo successivamente al passaggio in giudicato della
sentenza che accerta l'obbligo del terzo;
che la disparità di trattamento evocata dal rimettente risulta
giustificata dalla diversità delle situazioni poste a raffronto;
che, infine, non è pertinente l'invocato parametro dell'art.
97, primo comma, della Costituzione giacché, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione, pur potendo riferirsi anche agli organi
dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle
leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro
funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto
estraneo alla materia dell'esercizio della funzione giurisdizionale
(da ultimo, ordinanze nn. 99, 147, 159 e 275 del 1996 e nn. 63, 103 e
168 del 1997);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 549 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma,
e 97, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione
distaccata di Fabriano, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte