Ordinanza n. 161/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma
primo, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56
(Tutela ed uso del suolo), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio
1981 dal TAR per il Piemonte sul ricorso di Barberi Vittoria ed altra
contro il Comune di Torino, iscritta al n. 337 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269
dell'anno 1981.
Visti gli atti di costituzione della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che il TAR per il Piemonte, con ordinanza 17 febbraio
1981, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 71,
comma primo, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56
("Tutela ed uso del suolo"), nella parte in cui prevede la delega ai
sindaci dei comuni con oltre 10.000 abitanti della competenza ad
esercitare funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di
pubblica utilità di acquisizione o competenza comunale;
considerato che questione analoga, relativa all'art. 73 della legge
della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41
("Norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere
pubbliche") - recante una disposizione simile a quella dettata dalla
norma impugnata - è stata già dichiarata non fondata con la sentenza
n. 319 del 1983;
considerato che non sono prospettati argomenti nuovi, che possano
indurre ad una decisione diversa riguardo alla norma in esame;
visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 71, primo comma, della legge della Regione
Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela ed uso del suolo") sollevata
con ordinanza 17 febbraio 1981, dal TAR del Piemonte, in riferimento
agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte