Ordinanza n. 161/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 44Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 5legge 825/1971
citata
- art. 5Testo unico IVA
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, 34 e 38
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione all'art. 5, n. 2,
lett. d, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la
riforma tributaria) promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1979
dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari, iscritta al n.
178 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 221 dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che la Cooperativa Orticoltori s.r.l. con sede in
Polignano a Mare adiva la Commissione tributaria di primo grado di
Bari, chiedendo il rimborso della somma di lire 43.285.234,
rappresentata dall'ammontare d'imposta sull'imponibile dei prodotti
della terra ceduti nel 1976 direttamente ad esportatori abituali in
regime di sospensione d'imposta, ai sensi dell'art. 8, comma terzo,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA;
che la Commissione adita rilevava che l'agricoltore è
portatore, in virtù dell'art. 5 della legge delega n. 825 del 1971 e
dell'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, di un regime agevolativo che
verrebbe eluso se concorrente con l'altro regime speciale per il
quale l'esportatore abituale può acquistare beni e servizi senza
pagamento dell'imposta; né, d'altra parte, è consentito
interpretare l'art. 38 del d.P.R. n. 633/72, concernente il rimborso
dell'imposta da parte dell'Amministrazione, oltre i casi
tassativamente considerati;
che, pertanto, la Commissione sollevava, con ordinanza del 27
novembre 1979, pervenuta alla Corte il 4 marzo 1981, questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 44 e 53
Cost., degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. n. 633/72, deducendo che con
tale sistema normativo, pur accogliendosi principi contenuti nella
legge delega "si è omesso di regolamentarne la reciproca
coesistenza, così eludendo i principi stessi e violando il principio
della parità di tutela a fronte di norme parimenti ispirate a regime
di agevolazione fiscale per il raggiungimento di interessi
economico-sociali (artt. 3 e 44 Cost.), in un sistema contributivo a
carattere progressivo che tiene conto della funzione sociale di
determinate fonti della produzione (art. 53 Cost.)";
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che l'art. 34 del d.P.R. n. 633/72 prevede un regime
speciale per l'agricoltura e la pesca, disponendo, in favore dei
produttori agricoli e per le cessioni di prodotti agricoli e ittici
da loro effettuate, una forfettizzazione della detrazione prevista
nel precedente art. 19, cioè uno speciale sistema di calcolo delle
detrazioni, del quale il produttore è però libero di avvalersi o
meno, secondo la propria convenienza economica: il quarto comma dello
stesso art. 34 citato prevede, infatti, che il produttore agricolo,
all'atto della dichiarazione annuale, ha facoltà di optare per il
regime normale di detrazione, con conseguente possibilità di
rimborso;
che, pertanto, come esattamente rilevato dall'Avvocatura dello
Stato, tale facoltà di opzione riconosciuta dalla legge elimina il
denunciato conflitto tra i regimi speciali previsti dagli artt. 8 e
34 del d.P.R. 633/72, ed evidentemente esclude, di conseguenza, ogni
possibile violazione dei parametri costituzionali invocati;
che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost., sollevata dalla
Commissione tributaria di primo grado di Bari con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte