Ordinanza n. 161/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 567, secondo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 25 giugno 1997 dal giudice dell'esecuzione presso il tribunale di
Busto Arsizio, nella procedura esecutiva promossa dal Mediocredito
Lombardo S.p.A. e Ferrario Marco ed altra iscritta al n. 765 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che nel corso di un procedimento di esecuzione
immobiliare, il giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Busto
Arsizio, con ordinanza del 25 giugno 1997, ha sollevato - in
riferimento agli artt. 24, primo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art.
567, secondo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui
prevede che al ricorso per la vendita dell'immobile pignorato siano
allegati i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all'immobile medesimo per il ventennio anteriore al pignoramento;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione denunciata non
consentirebbe di supplire al mancato rilascio di detti certificati da
parte della conservatoria immobiliare, unico organo competente al
riguardo, per causa alla stessa imputabile, attraverso una eventuale
dichiarazione sostitutiva di notaio o di altro soggetto dotato di
poteri certificativi;
che la mancata allegazione dei certificati all'istanza di vendita
comporterebbe l'improcedibilità o l'improseguibilità dell'azione
esecutiva e precluderebbe, pertanto, il diritto dei creditori istanti
di agire esecutivamente sull'immobile;
che, conseguentemente, la disposizione denunciata violerebbe il
diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24, primo
comma, della Costituzione ed il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della
Costituzione.
Considerato che deve escludersi, nella specie, la sussistenza della
dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione, potendo i
creditori istanti, nell'ipotesi di mancato rilascio dei certificati
da parte della conservatoria per causa dalla stessa dipendente,
avvalersi di tutti i mezzi di tutela predisposti dall'ordinamento
contro gli atti illeciti della pubblica amministrazione;
che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte,
va affermata la non pertinenza, nella specie, del parametro di cui
all'art. 97 Cost;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 567, secondo comma, del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione presso
il tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte