Ordinanza n. 161/2001
Altra decisione · depositata il 22/05/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22d.lgs. 112/1999
citata
- art. 138Costituzione
- art. 36d.lgs. 112/1999
- art. 37d.lgs. 112/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale
della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge
28 settembre 1998, n. 337), promosso con ordinanza emessa il
3 febbraio 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Palermo sul
ricorso proposto da Gulli Antonino ed altra contro l'Ufficio del
Registro di Sciacca ed altra, iscritta al n. 604 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio riguardante la richiesta di
annullamento di una cartella esattoriale, la Commissione tributaria
regionale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli articoli 36 e
37 dello Statuto della Regione Siciliana, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998,
n. 337), e ha rimesso gli atti per la decisione "all'Alta Corte per
la Sicilia";
che - secondo quanto sostiene la Commissione, in via
preliminare - l'Alta Corte per la Sicilia, sebbene non in funzione,
sarebbe ancora in vita, non essendosi seguito il procedimento di
revisione costituzionale, previsto dall'art. 138 della Costituzione;
che il rimettente sostiene l'erroneità delle decisioni con
cui questa Corte ha più volte affermato (da ultimo, con sentenza
n. 545 del 1989) l'inderogabile principio dell'unicità della
giurisdizione costituzionale.
Considerato che la Commissione tributaria regionale di Palermo ha
sollevato la questione di costituzionalità davanti all'Alta Corte
per la Regione siciliana, disponendo la trasmissione degli atti alla
stessa Alta Corte e sostenendo che "la Corte costituzionale non può
sostituirsi ad essa";
che, peraltro, l'ordinanza è stata indirizzata, con una nota
successiva a firma del Presidente dell'organo remittente, a questa
Corte costituzionale la quale, anche per espressa motivazione
dell'ordinanza, non ne è la destinataria;
che, pertanto, va dichiarata l'irricevibilità dell'ordinanza
di rimessione della Commissione tributaria regionale di Palermo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara irricevibile l'ordinanza della Commissione tributaria
regionale di Palermo che ha promosso il giudizio di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte