Ordinanza n. 161/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 628/1952
- art. 1legge 1054/1960
- art. 3legge 1054/1960
- art. 4legge 1054/1960
- art. 58r.d. 148/1931
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 68d.lgs. 29/1993
citata
- art. 2legge 421/1992
- art. 1legge 270/1988
- art. 10r.d. 148/1931
- art. 58legge 563/1926
- art. 23legge 563/1926
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, allegato A
al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme
sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con
quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle
ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione) - rectius: del combinato disposto dell'art. 1 della
legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed
extra urbane e delle autolinee urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della
legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute
nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli
autoservizi extra urbani), e dell'art. 58, allegato A al regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, promosso con ordinanza emessa il
5 luglio 2000 dal Tribunale di Pisa nei procedimenti civili riuniti
vertente tra Bartelloni Giampaolo ed altri e il Consorzio Pisano
Trasporti S.p.a., iscritta al n. 585 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione della Compagnia Pisana Trasporti
S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Criscuoli per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso del giudizio, promosso da alcuni (ex)
dipendenti del Consorzio Pisano Trasporti e volto ad accertare la
legittimità della "destituzione" loro inflitta a seguito di
procedimento disciplinare in data 20 ottobre 1998, il Tribunale di
Pisa, nell'esaminare l'eccezione preliminare del difetto di
giurisdizione fatta valere dal datore di lavoro, ha sollevato
d'ufficio, con ordinanza 5 luglio 2000 (r.o. n. 585 del 2000),
questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, allegato A al
regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle normesulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie
e linee di navigazione interna in regime di concessione) - rectius:
del combinato disposto dell' art. 1 della legge 24 maggio 1952,
n. 628 (Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931,
n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle
autolinee urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre
1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel regio decreto
8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani)
e dell'art. 58, allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
che la norma censurata è ritenuta costituzionalmente
illegittima nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo
anziché al giudice ordinario la giurisdizione in materia di
controversie disciplinari relative agli autoferrotranvieri;
che il giudice rimettente premette che la controversia (con
riferimento alla data in cui è stata irrogata la sanzione della
destituzione disciplinare) cadrebbe (in astratto) sotto la vigenza
del regime processuale di cui all'art. 68 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), e che la rilevanza della questione è in re ipsa, tenuto
conto della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione e del
principio di diritto relativo alla sussistenza, nella materia de qua,
della giurisdizione del giudice amministrativo, principio condiviso
unanimemente dalle magistrature superiori ordinaria e amministrativa;
che, secondo lo stesso Tribunale di Pisa, la disposizione
censurata violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che, sotto il profilo del lamentato vulnus al predetto
art. 3, il mantenimento della giurisdizione in capo al giudice
amministrativo soltanto per le controversie disciplinari in cui siano
parte gli autoferrotranvieri determinerebbe, da un lato, una evidente
disparità rispetto al trattamento normativo riservato alla categoria
del personale delle Ferrovie dello Stato "privatizzato"; dall'altro,
sarebbe viziato da una "assoluta irrazionalità sistematica" alla
luce dei recenti interventi normativi che hanno, altresì,
"privatizzato" l'intero settore del pubblico impiego con correlativa
attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro;
che - secondo il Tribunale di Pisa - non sarebbe, inoltre,
corretto assimilare "i modesti dipendenti delle aziende
ferrotranviarie" ai dipendenti "non privatizzati" (magistrati,
militari, prefettizi, diplomatici) al fine di giustificare la
permanenza della giurisdizione del giudice amministrativo;
che, sotto il profilo del denunciato contrasto con l'art. 24
della Costituzione, l'attuale riparto della giurisdizione - secondo
l'ordinanza di rimessione - finirebbe "per gravare questi lavoratori
sul piano processuale, assegnando loro un giudice più difficilmente
accessibile, se non per contenuti, quantomeno per le differenti
regole processuali sulla competenza per territorio";
che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la S.p.a
CPT - Compagnia Pisana Trasporti (già Consorzio Pisano Trasporti) -
deducendo, con ampie considerazioni, l'infondatezza della questione
sotto entrambi i parametri costituzionali invocati;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità della
questione sollevata per un duplice ordine di motivi:
a) il giudice rimettente avrebbe dovuto censurare
l'art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987,
agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure),
nonché l'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628 e non la norma
impugnata;
b) la distribuzione dei diversi affari giudiziari sul
territorio nazionale è rimessa alla scelta discrezionale del
legislatore, non sindacabile ex art. 24 della Costituzione; tale
norma non è, infatti, finalizzata a garantire ai cittadini una
autorità giudiziaria collocata in un ambito spaziale "vicino" al
luogo di residenza o domicilio;
c) il Consorzio Pisano Trasporti non è riconducibile
nell'ambito delle "amministrazioni pubbliche" come definite
dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993; non potrebbe,
pertanto, quest'ultima normativa essere assunta quale tertium
comparationis per sindacare ex art. 3 della Costituzione la
disposizione impugnata;
che la difesa erariale, nel merito, sottolinea che la
questione sollevata non è fondata (per errore materiale è stato
omesso il non) in quanto è stata già decisa dalla Corte
costituzionale con le sentenze n. 62 del 1996 e n. 208 del 1984.
Considerato che, preliminarmente, deve essere precisato che il
personale delle aziende dei servizi pubblici di trasporto in
concessione a privati o a comuni, province e consorzi era rimasto,
anche con l'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (poi modificato
dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, recante "Modifiche all'art. 10
del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico
economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione"), soggetto - tranne
alcune distinzioni operate dalla giurisprudenza - alla giurisdizione
dell'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le
controversie individuali di lavoro, mentre le sanzioni disciplinari
(tra cui la destituzione disciplinare - fattispecie all'esame del
giudice a quo - di competenza del Consiglio di disciplina, costituito
presso ciascuna azienda) erano impugnabili avanti al giudice
amministrativo (giurisdizione esclusiva: art. 58, allegato A al r.d.
n. 148 del 1931);
che il r.d. n. 148 del 1931 trovava fondamento nell'art. 23
della legge 3 aprile 1926, n. 563 (Disciplina giuridica dei rapporti
collettivi del lavoro);
che la norma impugnata è considerata vigente ed applicabile
al caso di specie dal giudice rimettente;
che l'attribuzione di giurisdizione al giudice amministrativo
nella materia in esame ha avuto, successivamente, conferma e
fondamento legislativo nel combinato disposto dell' art. 1 della
legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed
extra urbane e delle autolinee urbane) e degli articoli 1, 3 e 4
della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme
contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale
degli autoservizi extra urbani) in relazione al rinvio ricettizio al
r.d. n. 148 del 1931 e relativi allegati e successive aggiunte e
modificazioni legislative;
che l'anzidetto speciale sistema disciplinare, ritenuto
operante dal giudice a quo con richiamo alla giurisprudenza delle
magistrature superiori civile ed amministrativa, viene applicato
indifferentemente - per la natura e la particolarità dei
provvedimenti disciplinari - "a tutto il personale degli autoservizi
urbani ed extraurbani in concessione od in esercizio ad aziende
private o municipalizzate, o a comuni, province, regioni, consorzi od
altri enti pubblici" (art. 4 della legge n. 1054 del 1960, con rinvio
ricettizio al r.d. n. 148 del 1931);
che l'ordinanza di rimessione offre una motivazione
plausibile sulla rilevanza della questione e sulla persistenza della
speciale eccezione alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria, per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari dell'
anzidetto personale del settore trasporti, per cui deve essere
esclusa, in questa sede, ogni contestazione ulteriore sulla
ammissibilità della questione stessa;
che questa Corte aveva avuto modo di esaminare la questione
della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in
materia di provvedimenti sanzionatori disciplinari del predetto
personale dei trasporti in concessione, escludendo la violazione del
principio di eguaglianza, in mancanza di omogeneità di situazioni,
con riferimento sia agli enti pubblici economici (sentenza n. 208 del
1984), sia alle Ferrovie dello Stato anche dopo la delegificazione
del rapporto di lavoro e l'autorizzazione alla contrattazione
collettiva di categoria, in deroga alle disposizioni dell'allegato A
del r.d. n. 148 del 1931 (sentenza n. 62 del 1996);
che l'anzidetta possibilità di deroga, tuttavia, secondo il
diritto vivente, è ritenuta non estesa ai provvedimenti disciplinari
dei dipendenti delle aziende esercenti i predetti servizi di
trasporto (sentenza n. 62 del 1996);
che la specialità (sia pure residuale: cfr. sentenza n. 190
del 2000) del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e
soprattutto la peculiarità delle scelte organizzative delle relative
aziende e del compiuto ed organico sistema disciplinare hanno
giustificato la scelta discrezionale del legislatore, preordinata a
tutelare l'interesse collettivo - ritenuto preminente - al buon
funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto
anzidetto, avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di
gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati,
tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di
concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei
trasporti (sentenza n. 62 del 1996);
che la richiamata specialità (con conseguente disomogeneità
del tertium comparationis, indicato dal giudice rimettente) del
corpus compiuto ed organico, che regola la materia disciplinare delle
aziende (si noti, sia in mano pubblica sia privata) dell'anzidetto
settore di servizio pubblico dei trasporti, rende - sul piano
costituzionale - la ripartizione della giurisdizione non
necessariamente dipendente dalla giurisdizione ormai spettante al
giudice ordinario in materia di rapporto di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
che, in realtà, la scelta discrezionale del legislatore di
non intervenire (modificandola) sulla speciale regolamentazione delle
sanzioni disciplinari dei dipendenti delle anzidette aziende (in mano
pubblica o privata) di trasporto, non è censurabile sul piano
costituzionale, non essendo manifestamente irragionevole o
palesemente arbitraria, né potendo configurarsi un obbligo, per lo
stesso legislatore, di procedere ad una contemporanea revisione
dell'intero riparto della giurisdizione, anche per i settori
particolari caratterizzati da specialità di rapporti, di esigenze e
di disciplina;
che questa corte ha ripetutamente affermato che resta rimesso
alla scelta discrezionale (con i consueti limiti della non manifesta
irragionevolezza e palese arbitrarieta) del legislatore ordinario -
suscettibile di modificazioni in relazione ad una nuova valutazione
delle esigenze di giustizia e ad un diverso assetto dei rapporti
sostanziali - ripartire la giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice amministrativo, a seconda della tipologia e del contenuto
dell'atto oggetto di tutela giurisdizionale, conferendo anche un
potere di annullamento con gli effetti previsti dalla legge (sentenza
n. 275 del 2001; ordinanza n. 414 del 2001);
che non si può affermare, in linea di principio, che dinanzi
al giudice amministrativo sia offerta una tutela meno vantaggiosa o
appagante di quella che si avrebbe davanti al giudice ordinario
(sentenza n. 62 del 1996, in fattispecie identica alla presente; v.
anche sentenza n. 140 del 1980; n. 47 del 1976; n. 43 del 1977);
che è opportuno, infine, sottolineare che la scelta
discrezionale operata dal legislatore, in tema di tutela
giurisdizionale, nella specifica materia, in cui si configurano
posizioni di diritto soggettivo (sanzioni disciplinari dei dipendenti
delle aziende dell'anzidetto settore di trasporti), è scelta
costituzionalmente non obbligata e, quindi, è suscettibile di altra
soluzione (purché egualmente non irragionevole o arbitraria) in
relazione a diversa valutazione di preminenti esigenze o a differente
assetto organizzativo o sostanziale del settore;
che, pertanto, tutti i profili denunciati, relativi agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, sono manifestamente infondati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell' art. 1 della
legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed
extra urbane e delle autolinee urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della
legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute
nel regio decreto 8 gennaio 1931, n.148, al personale degli
autoservizi extra urbani), e dell'art. 58, allegato A, al regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie
e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte