Ordinanza n. 162/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1986 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1338/1962
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 23legge 153/1969
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
secondo, lett. a, legge 12 agosto 1962, n. 1338, in riferimento
all'art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria I.V.S.") promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 giugno 1985 dal Pretore di Cagliari nel
procedimento civile vertente tra Mandis Montis Giulietta e I.N.P.S.
iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/1 s.s. dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 9 luglio 1985 dal Pretore di Caltanissetta
nel procedimento civile vertente tra Giammusso Michele e I.N.P.S.
iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/1 s.s. dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 29 agosto 1985 dal Tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Carpanese Mario Alberto
iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4/1 s.s. dell'anno 1986;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con le tre ordinanze in epigrafe i Pretori di Cagliari
e Caltanissetta ed il Tribunale di Torino hanno sollevato questioni
incidentali di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 2, secondo comma, della legge 12 agosto
1962, n. 1338, nella parte in cui esclude dal diritto all'integrazione
al minimo della pensione, diretta o di reversibilità, corrisposta
dall'I.N.P.S. per i titolari di assegno vitalizio a carico dell'INADEL
(poi trasferito al Fondo speciale gestito dallo stesso I.N.P.S.), di
pensione diretta a carico del Fondo per i dipendenti della Cassa di
Risparmio di Torino, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il
trattamento minimo garantito;
che in nessuno dei giudizi vi è stata costituzione di parti né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi;
che, per altro, la norma impugnata è già stata dichiarata
illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza n. 314/1985 di
questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni, sollevate con
le ordinanze in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338: già
dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte