Ordinanza n. 162/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6,
della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi"), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio
1986 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di
Bechis Claudio, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,
prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza 24 gennaio 1986
(Reg. ord. n. 536/86), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost, dell'art. 5, commi 4
e 6, della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi"), nella parte in cui è prevista un'identica
sanzione sia per l'ipotesi di fabbricazione di giocattoli
trasformabili in armi da guerra o comuni da sparo e di armi
giocattolo aventi la canna priva del tappo rosso incorporato sia per
l'ipotesi di detenzione dei medesimi giocattoli, sotto il profilo che
sono in tal modo irrazionalmente parificati fatti criminosi di
diversa portata, nonché nella parte in cui la detenzione di un'arma
giocattolo priva del prescritto tappo rosso è punita con un minimo
edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma comune da
sparo, anche per l'inapplicabilità alla prima ipotesi
dell'attenuante del caso di lieve entità, sotto il profilo che viene
in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a
sfavore della prima detenzione, che presenta invece evidenti aspetti
di minore pericolosità e gravità;
Considerato che identica questione è già stata dichiarata non
fondata da questa Corte con la sentenza n. 171 del 1986 e
manifestamente infondata con l'ordinanza n. 307 del 1986, e che
nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi
rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in
parola;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge 18 aprile 1975
n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di
Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte