Ordinanza n. 162/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 13legge 335/1976
- art. 20legge 335/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 7
giugno 1977, riapprovata il 28 luglio 1977, recante "Rifinanziamento
della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52, recante interventi
per la viabilità rurale", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 31 agosto 1977, depositato in
cancelleria il 9 settembre successivo ed iscritto al n. 24 del
registro ricorsi 1977;
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il 28 luglio del 1977 la Regione Lazio riapprovava, a
seguito del rinvio governativo, una legge concernente il
rifinanziamento di una precedente legge regionale (17 settembre 1974,
n. 52) in tema di viabilità rurale;
che la legge impugnata, per la copertura delle nuove spese
previste, utilizzava le "disponibilità dei fondi globali del
bilancio 1976", cioè del bilancio relativo all'esercizio precedente;
che a tale meccanismo di copertura si opponeva il Governo in
sede di rinvio, rilevando che la copertura delle spese mediante
riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali
dell'esercizio precedente, prevista e consentita dal quinto comma
dell'art. 13 della legge cornice in tema di contabilità regionale
(L. 19 maggio 1976, n. 335) e dal quarto comma dell'art. 20 della
legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 (Norme in materia di bilancio e
contabilità nella Regione Lazio), non era applicabile nella specie,
non sussistendo i requisiti temporali richiesti, costituiti
dall'inizio dell'iter legislativo nell'esercizio precedente (nella
specie, 1976);
che a seguito della riapprovazione della legge rinviata il
Governo ha impugnato la legge in esame per violazione dell'art. 13
della legge n. 335 del 1976 (e 20 della legge regionale n. 15 del
1977), ma con riferimento non più alle norme risultanti dal comma
quinto, bensì alla diversa norma risultante dal primo comma dello
stesso articolo;
che, poiché tale primo comma prevede che nel bilancio regionale
possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali
che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, il ricorso
chiede la dichiarazione di incostituzionalità della legge impugnata
per contrasto con tale disposizione (oltreché, di conseguenza, con
l'art. 81, quarto comma, Cost.);
che da tale disposizione si ricaverebbe, secondo il ricorrente,
il princìpio fondamentale che i fondi globali possono essere
utilizzati solo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi il cui iter di formazione sia già iniziato al momento di
approvazione del bilancio, sicché a quella data sia possibile
prevederne l'ammontare;
Considerato che, come risulta dalla narrativa in fatto, non v'è
corrispondenza fra i motivi del rinvio e quelli del ricorso in quanto
diverse sono le disposizioni che si assumono violate (e cioè,
rispettivamente, il quinto comma dell'art. 13 della legge n. 335 del
1976 ed il primo comma dello stesso articolo), e diversi i princi'pi
fondamentali da tali disposizioni ricavabili (possibilità di far
ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente per tutte le leggi
che abbiano iniziato il loro iter nell'esercizio precedente, ovvero
solo per quelle che hanno iniziato il loro iter prima
dell'approvazione del bilancio del medesimo esercizio);
che va pertanto dichiarata la manifesta inammissibilità del
ricorso, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte,
secondo il quale i motivi prospettati nel ricorso devono essere
prefigurati, quantomeno nelle loro linee essenziali o in forma
sintetica, nell'atto di rinvio (in questo senso, da ultimo, sentenze
nn. 217/87; 72/85 e 107/83);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio
riapprovata il 28 luglio 1977 recante rifinanziamento della L.R. 17
settembre 1974, n. 52, concernente la viabilità rurale, in
riferimento agli artt. 117 e 81, quarto comma, della Costituzione,
proposta dal Governo con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte