Ordinanza n. 162/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 82r.d. 2440/1923
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 254 del testo
unico legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 3
marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale
e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1987 dalla
Corte dei conti nel giudizio di responsabilità promosso dal
Procuratore Generale a carico di De Santis Franco Saverio ed altri,
iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la
responsabilità di alcuni amministratori comunali per il danno
causato all'ente dalla mancata e ritardata acquisizione dell'imposta
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, la Corte
dei conti, con ordinanza in data 5 maggio 1987, pervenuta il 2
settembre 1988, (r.o. n. 465 del 1988), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 254 regio decreto 3 marzo 1934,
n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e
provinciale) in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 97 e 103 della
Costituzione;
che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui
assoggetta alla giurisdizione contabile - per i danni inerenti
all'applicazione e riscossione di tributi e di entrate regolarmente
deliberate - soltanto gli amministratori degli enti locali e non
anche gli impiegati che abbiano determinato, o concorso a
determinare, con uguale condotta negligente lo stesso tipo di danno;
che tale limitazione, ad avviso del giudice a quo si porrebbe in
contrasto:
a) con l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata
disparità di trattamento che, per un medesimo fatto illecito, si
verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente
locale, attesa la diversità, non puramente procedurale, dei regimi
di accertamento delle relative responsabilità (grado di colpa,
termini prescrizionali, iniziativa dell'azione, potere riduttivo);
b) con l'art. 28 della Costituzione, violando il principio
della responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici che non
consentirebbe sostanziali diseguaglianze di trattamento per gli
autori di uno stesso illecito;
c) con l'art. 24 della Costituzione, limitando il diritto di
difesa degli amministratori che non possono invocare in giudizio il
fatto del dipendente, chiedendo l'integrazione del contraddittorio
nell'ambito di un unico processo accertativo (si lamenta peraltro
l'impossibilità di un'esatta applicazione, da parte del giudice
contabile, della regola di ripartizione dell'addebito, prevista
dall'art. 82, comma secondo, regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440);
d) con l'art. 97 della Costituzione, in quanto la diversità
di regole sostanziali e di sedi processuali violerebbe il principio
di buon andamento, l'esigenza di determinare adeguatamente le
responsabilità dei funzionari, nonché il principio di
imparzialità, in relazione alle determinazioni che l'ente
danneggiato dovrà assumere nei confronti degli impiegati
responsabili;
e) con l'art. 103 della Costituzione, il quale imporrebbe che,
quanto meno nella stessa materia, non venga operata una ripartizione
di giurisdizione tra giudici diversi, dovendosi accertare le singole
responsabilità nell'ambito di un unico processo, nel quale sia
possibile fissare anche i limiti di somma cui ognuno è chiamato a
rispondere;
che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 411 del 1988 ha
dichiarato l'inammissibilità e successivamente, con le ordinanze nn.
549 e 794 del 1988, la manifesta inammissibilità di questioni
identiche a quella ora sollevata, con motivazioni che coinvolgono
tutte le argomentazioni svolte a sostegno della presente ordinanza di
rimessione;
che il giudice a quo non deduce profili nuovi o diversi, tali da
indurre questa Corte ad una modifica del proprio orientamento;
che la proposta questione deve essere pertanto dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 254 del regio decreto 3 marzo
1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e
provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 97 e
103 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte