Ordinanza n. 162/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici), promosso con ordinanza
emessa il 18 giugno 1990 dal Tribunale superiore delle acque
pubbliche nel ricorso proposto da Kossler Josef contro la Provincia
autonoma di Bolzano ed altri, iscritta al n. 723 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio diretto all'annullamento
del provvedimento di revoca di una autorizzazione provvisoria a
derivare acqua pubblica, disposta dal Presidente della Giunta della
Provincia di Bolzano, in qualità di preposto all'ufficio competente,
il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato, in
relazione agli artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici), nella parte in cui condiziona
l'ammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale alla
definitività del provvedimento amministrativo, così determinandosi
una diversità di disciplina rispetto al generale sistema di
giustizia amministrativa, qual'è derivato dalla legge 6 dicembre
1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, con
la quale è venuta meno la regola della definitività dell'atto
amministrativo come condizione per la proposizione del ricorso
giurisdizionale;
che, sempre ad avviso del giudice rimettente, nessuna ragione
giustifica la diversità di trattamento così determinatasi, che anzi
vi sarebbe una inammissibile sospensione della tutela giurisdizionale
ed il giudice delle acque verrebbe ad assumere una "specialità"
nuova non compatibile con i principi costituzionali;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per
l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 42
del 1991) l'illegittimità costituzionale della norma denunciata;
che, pertanto, la questione ora sollevata dev'essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, dal Tribunale superiore
delle acque pubbliche, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte