Ordinanza n. 162/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 58legge 142/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4,
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dalla Corte
dei conti - Sezioni riunite sul ricorso proposto dal Procuratore
generale nei confronti degli Eredi di Smedile Antonio, iscritta al n.
692 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso del giudizio d'appello proposto dal
Procuratore generale contro la sentenza n. 28 del 1991 pronunciata
dalla Sezione I giurisdizionale ordinaria nei confronti degli eredi
di Antonio Smedile, la Corte dei conti - Sezioni riunite, con
ordinanza dell'8 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 58,
comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, "nella parte in cui non
prevede l'esclusione dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli
eredi anche della responsabilità per danni cagionati dal de cuius
allo Stato-pubblica amministrazione di cui era dipendente";
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata, pur
essendo norma sostanziale, ha efficacia retroattiva ed è applicabile
anche ai giudizi di responsabilità già pendenti alla data di
entrata in vigore della legge citata, ma, contrariamente all'assunto
della sentenza appellata, non è estensibile agli eredi di
amministratori o dipendenti dello Stato o di enti pubblici diversi
dalle province e dai comuni;
che la norma in esame è ritenuta contrastante: a) con l'art. 3
Cost., sia sotto il profilo del princìpio di eguaglianza, in quanto
opera una ingiustificata disparità di trattamento tra gli eredi di
amministratori o dipendenti comunali e provinciali e gli eredi degli
altri pubblici amministratori o dipendenti pur soggetti alla
giurisdizione del medesimo giudice contabile, sia sotto il profilo
del princìpio di razionalità per l'incoerenza con la direttiva di
omogeneizzazione della responsabilità di tutti i dipendenti pubblici
impartita nel comma 1 dell'art. 58; b) con i princìpi di
imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione;
Considerato che la medesima questione è già stata sottoposta
dalla stessa Corte dei conti a questa Corte, che l'ha dichiarata non
fondata con sentenza n. 383 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost.;
che le medesime ragioni che escludono la violazione dell'art. 3
Cost. valgono ad escludere anche la violazione dell'art. 97 Cost.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.
142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezioni
riunite con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte