Ordinanza n. 162/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 341Codice penale
- art. 23Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1995 dalla Corte
di cassazione sul ricorso proposto da La Sala Rocco, iscritta al n.
735 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, dell'art. 344 del codice penale "nella
parte concernente il minimo edittale della pena";
che a parere del giudice a quo la sentenza n. 341 del 1994, con
la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 341 cod. pen. nella parte in cui prevedeva come minimo
edittale la reclusione per mesi sei, non estenderebbe i suoi effetti
alla fattispecie prevista dall'art. 344 dello stesso codice;
che per effetto della citata sentenza di questa Corte si sarebbe
dunque venuta a creare a parere della Corte rimettente una
ingiustificata disparità di trattamento tra i due reati, nel senso
che alla meno grave ipotesi di oltraggio a pubblico impiegato sarebbe
riservato un trattamento più grave nel minimo rispetto a quello ora
previsto per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, con
conseguente compromissione degli indicati parametri, attesa la palese
sproporzione del sacrificio della libertà personale fra le due
ipotesi poste a raffronto, tale da vanificare anche il fine
rieducativo della pena; una sproporzione, conclude il giudice a quo
neppure componibile in via ermeneutica, sia perché non è consentito
estendere interpretativamente la citata sentenza di questa Corte a
reati diversi da quello ivi considerato, sia perché si perverrebbe
comunque alla conclusione di una ingiustificata equiparazione, quoad
poenam nel limite minimo di reati di diversa gravità;
Considerato che l'art. 344 cod. pen., nel richiamare le
disposizioni dettate dall'art. 341 dello stesso codice, individua sul
piano sanzionatorio un regime di mera proporzionalità fra le pene,
con l'ovvia conseguenza di far sì che qualsiasi modifica apportata
alla sanzione edittalmente prevista dalla norma richiamata
automaticamente si riverberi sulla disposizione richiamante;
che l'ordinanza del giudice a quo si fonda, dunque, su un
presupposto interpretativo erroneo, mentre nessun rilievo assume la
circostanza che le ipotesi in comparazione risultino ora equiparate
nel limite minimo della pena, giacché - anche a voler prescindere
dalla inammissibilità di quesiti manipolativi sul punto -
l'omologazione del trattamento sanzionatorio al minimo fissato in via
generale dall'art. 23 cod. pen. è proprio di tutte le fattispecie
delittuose che, senza per questo turbare alcun valore di rango
costituzionale, non stabiliscono un minimo edittale autonomo malgrado
la diversa gravità dei reati contrassegnata dalla differente pena
massima;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.
Il presidente: Ferri
Il relatore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte