Ordinanza n. 162/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1997
dal pretore di Napoli - sezione distaccata di Marano, iscritta al n.
608 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 19 marzo 1997 il pretore
di Napoli - sezione distaccata di Marano, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevede la possibilità per
il difensore designato di ufficio in assenza del codifensore di
fiducia dell'imputato, di richiedere termine per la difesa";
che a parere del giudice a quo risulterebbe violato l'art. 3
della Costituzione, perché l'evidenziata lacuna normativa determina
una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre
situazioni analoghe, quali quella del difensore designato a norma
dell'art. 97 del codice di procedura penale in caso di rinuncia del
difensore di fiducia, nonché quella del difensore d'ufficio
dell'imputato nei confronti del quale si procede con il rito
direttissimo;
che di conseguenza violato sarebbe anche il principio sancito
dall'art. 24, secondo comma della Carta fondamentale, in quanto il
non aver previsto la possibilità per il difensore designato in
sostituzione di richiedere termine per la difesa, "finisce per non
assicurare la possibilità ovvero il diritto dell'imputato ad avere
una difesa effettiva e non meramente simbolica".
Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla
identica questione sollevata dal medesimo giudice con precedente
ordinanza, ha disatteso la fondatezza di simili censure (v. sentenza
n. 450 del 1997), osservando che la "semplice assenza, non sorretta
da un legittimo impedimento, è istituto del tutto diverso da quello
dell'abbandono della difesa, e, a maggior ragione, da quello della
rinuncia", così come del tutto diversa è la figura del sostituto
del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi
di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa";
che improprio si rivela poi l'assumere come tertium comparationis
il sistema previsto per i termini a difesa nel giudizio
direttissimo", trattandosi di situazione "incomparabile con quella
del giudizio ordinario, che si svolge dopo che vi sono state numerose
occasioni di contatto con il giudice e di conoscenza degli atti di
causa sin dalla fase delle indagini preliminari";
che, infine, neppure violato è l'art. 24 della Costituzione, in
quanto il principio di effettività della difesa in giudizio viene ad
essere adeguatamente salvaguardato "proprio perché si conservano i
diritti e le facoltà propri dell'assistenza difensiva in capo
all'unico soggetto chiamato ad esercitarli: il difensore che
l'imputato o l'ufficio hanno originariamente designato come tale";
che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti nuovi o
diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma della
Costituzione, dal pretore di Napoli - sezione distaccata di Marano
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte