Ordinanza n. 162/2002
Altra decisione · depositata il 07/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2legge 45/1999
- art. 5legge 45/1999
- art. 11legge 45/1999
- art. 13legge 45/1999
- art. 3Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13
della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione
e disciplina del Dipartimento delle dipendenze patologiche nelle
Aziende Usl), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 2000 dal
Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Picaro Francesca contro
Usl TA/1, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione di Picaro Francesca;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un giudizio cautelare promosso avverso
l'ordinanza di rigetto della sospensione dei provvedimenti impugnati
in primo grado, il Consiglio di Stato - V Sezione - ha sollevato,
aderendo alla denuncia di illegittimità costituzionale prospettata
dalla parte ricorrente, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre
1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del Dipartimento delle
dipendenze patologiche nelle Aziende Usl), in riferimento agli
artt. 3 e 117 della Costituzione;
che, in ordine alla rilevanza, il giudice a quo sottolinea
che le disposizioni di legge regionali presentano inequivocabilmente
una preclusione circa la possibilità per l'interessata, dirigente
psicologo di primo livello, responsabile del Sert ad alta utenza
(Servizio tossicodipendenze) e in possesso di tutti i requisiti per
l'accesso alla qualifica apicale, di partecipare ai concorsi per
dirigente di II livello, per i quali l'Azienda Usl TA/1 di Taranto ha
stabilito di riservare i posti di dirigente dei Sert ad alta utenza
al solo personale medico;
che nel merito, il giudice rimettente osserva che l'art. 2
della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di
personale dei servizi per le tossicodipendenze), ponendo fine ad un
prolungato periodo di incertezze caratterizzato da una serie di
decreti-legge non convertiti, avrebbe previsto, a sanatoria di
situazioni di fatto createsi negli anni in assenza di normative sul
conferimento degli incarichi di direzione dei Sert, che la direzione
dei cennati Sert ad alta utenza, o agli stessi assimilati, sia
conferita entro il 31 dicembre 1999, mediante concorsi interni per
titoli, riservati al personale di ruolo, che attualmente eserciti
tali funzioni, ovvero le abbia esercitate dopo il primo gennaio 1990,
anche in assenza di incarico formale e che abbia, comunque, prestato
servizio presso i Sert o presso strutture equivalenti per almeno sei
anni;
che, in particolare, il giudice a quo sottolinea che i
requisiti, previsti dalla anzidetta disposizione per l'accesso alla
qualifica apicale sarebbero genericamente riferiti al profilo
professionale di appartenenza (del ruolo sanitario, così come
previsto dal d.P.R. 28 dicembre 1979, n. 761, recante "Stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali", ove sono
ricompresi anche gli psicologi) e non già al solo profilo
professionale medici e ciò anche con riferimento al d.m. 30 novembre
1990, n. 444 (Regolamento concernente la determinazione dell'organico
e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali);
che, di fronte a tale quadro normativo, con effetti di
contribuire a creare legittime aspettative del personale non medico,
si contrapporrebbero - sempre secondo il giudice rimettente - le
norme della legge regionale della Puglia 6 settembre 1999, n. 27, che
riservano, sia a regime (artt. 5 e 11) sia in via transitoria
(art. 13), cioè con riguardo ai concorsi interni, di cui all'art. 2
della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di
personale dei servizi per le tossicodipendenze), al solo personale
medico la dirigenza dei Sert: ciò in contrasto con la disciplina
statale;
che il giudice a quo non dubita che la competenza, per quanto
riguarda i molteplici aspetti organizzativi, sia rimessa alla
competenza normativa delle regioni nell'esercizio dell'autonomia di
cui all'art. 117 della Costituzione, tuttavia essa è certamente
soggetta ai limiti posti dai principi contenuti nelle leggi quadro o
desumibili dalla legislazione di settore;
che un limite insuperabile, sulla base della citata legge
n. 45 del 1999 e della legge 28 marzo 1997, n. 86 (Sanatoria degli
effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze e di funzionamento dei Sert)
sarebbe, secondo il giudice rimettente, quello della ininfluenza del
profilo professionale di appartenenza (medico o psicologo) ai fini
dell'accesso ai posti di dirigente dei Sert, tenuto conto delle
particolari finalità di dette strutture, ove il servizio reso non si
risolve nei soli compiti di diagnosi e cura, bensì richiede anche
analisi del comportamento del tossicodipendente con finalità di
recupero;
che - sempre secondo l'ordinanza di rimessione - la
disciplina dello stato giuridico del personale addetto al Servizio
sanitario nazionale, con riferimento alla giurisprudenza
costituzionale, sfuggirebbe alla competenza concorrente attribuita in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera delle regioni, essendo
essa riservata, per evidenti esigenze di uniformità, allo Stato; con
la conseguenza che, in tale materia, le regioni potrebbero unicamente
emanare, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione
(testo anteriore alla riforma del Titolo V della parte seconda della
Costituzione), norme di attuazione della legislazione statale, le
quali, come tali, non potrebbero avere contenuti innovativi;
che, infine, viene denunciata la violazione dell'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo che il discrimine, operato in danno del
personale psicologo, sarebbe privo di logica giustificazione
nell'ambito di strutture organizzative, ove le prestazioni di
carattere psicologico e socio-riabilitativo sarebbero prevalenti
rispetto a quelle di carattere medico-farmacologico;
che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la
ricorrente nel giudizio a quo, la quale ha insistito per la
declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa
impugnata, sottolineando come la scelta, operata dalla legge
regionale a favore dei medici, impedisca definitivamente agli altri
profili professionali la possibilità di accesso agli unici incarichi
di II livello esistenti, in contrasto con la precedente normativa.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale degli
articoli 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre
1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del Dipartimento delle
dipendenze patologiche nelle Aziende Usl), è prospettata dal giudice
remittente anzitutto in relazione al denunciato superamento del
limite dei principi fondamentali che emergono dalla legislazione
statale nella materia e che vincolano la potestà regionale,
invocandosi come parametro l'art. 117 della Costituzione;
che, successivamente all'emanazione della ordinanza di
rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito
l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione, innovando anche la
ripartizione delle competenze negli aspetti organizzativi e
ordinamentali delle regioni ed enti regionali, nonché dell'intera
materia della sanità;
che, pertanto, in via del tutto preliminare, stante il
mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di
giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al
giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione
(cfr. ordinanze n. 13 e n. 14 del 2002; n. 382, n. 397 e n. 416 del
2001).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte