Ordinanza n. 163/1973
Altra decisione · depositata il 21/11/1973 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
citata
- art. 52legge 762/1940
- art. 21legge 87/1953
- art. 30legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla richiesta, avanzata dal tribunale di Napoli con ordinanza
emessa il 28 maggio 1973 nel procedimento civile vertente tra Rezza
Pietro ed il Ministero delle finanze, di correzione di errore materiale
contenuto nel dispositivo della sentenza n. 79 del 22 dicembre 1961.
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto del
Ministro per le finanze, relativo ad imposizione di penalità
amministrativa per violazione di norme della legge 19 giugno 1940, n.
762, pendente davanti al tribunale di Napoli, avendo l'Avvocatura dello
Stato eccepita la tardività della opposizione perché proposta dopo
scaduto il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 52, comma secondo,
della legge citata, l'opponente replicava affermando che tale norma era
stata dichiarata incostituzionale con sentenza di questa Corte 22
dicembre 1961, n. 79;
che il tribunale adito, con ordinanza 28 maggio 1973, rilevato "che
in effetti il secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 sopra
richiamato, comprendente anche la fissazione del termine per proporre
opposizione" era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da
questa Corte;
che sorgeva il dubbio di un errore materiale circa la estensione
della illegittimità al termine per la opposizione, dato che il
giudizio di costituzionalità aveva avuto per oggetto soltanto il
principio del solve et repete, all'osservanza del quale, in forza del
secondo periodo del secondo comma del più volte richiamato art. 52,
era subordinata l'ammissibilità dell'opposizione;
che, di fronte al dispositivo della sentenza di questa Corte, il
tribunale non si riteneva legittimato ad interpretarla nel senso
suddetto;
che, invece, riteneva di poter segnalare la questione a questa
Corte, perché ove ritenesse che ne ricorressero gli estremi,
provvedesse di ufficio alla correzione dell'eventuale errore materiale
ai sensi dell'art. 21 delle Norme integrative approvate il 16 marzo
1956;
che, tanto rilevato, il tribunale, sospeso il giudizio davanti ad
esso pendente, disponeva la trasmissione dell'ordinanza a questa Corte,
perché, se del caso, provvedesse nei sensi di cui sopra;
che, pervenuta tale ordinanza a questa Corte, previa comunicazione
alle parti costituite nei giudizi de quibus, veniva fissata l'odierna
camera di consiglio per deliberare sulla richiesta del tribunale di
Napoli;
che nessuno si è costituito nel giudizio.
Considerato che, in via pregiudiziale, l'efficacia erga omnes delle
sentenze e delle ordinanze di questa Corte postula la necessità che
sia la Corte stessa, indipendentemente dall'impulso di parte, a
provvedere d'ufficio alla correzione delle omissioni e degli errori di
quelle sue pronunce, comunque ne venga a conoscenza; che, in
conseguenza, il tribunale di Napoli esattamente ha ritenuto di poter
segnalare a questa Corte, al fine di stimolarne l'esercizio delle
attribuzioni di cui all'art. 21 delle Norme integrative, il dubbio
circa l'errore materiale, a suo avviso, contenuto nella sentenza n. 79
del 1961;
che, passando al merito, si deve riconoscere che effettivamente il
denunziato errore sussiste;
che, infatti, come espressamente è scritto nella parte motiva
della sentenza, oggetto del giudizio di costituzionalità, con essa
definito, era esclusivamente la legittimità del principio del solve et
repete;
che, conseguentemente, la dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'intero secondo periodo - ossia anche della parte in
cui viene stabilito il termine per proporre opposizione - del comma
secondo dell'art. 52 della legge n. 762 del 1940 non può che essere
frutto di errore materiale;
che in tali sensi va, quindi, corretto il dispositivo di detta
sentenza;
che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 delle Norme
integrative, alla presente ordinanza si applicano le norme dell'art.
30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che il dispositivo della sentenza 22 dicembre 1961, n. 79,
venga corretto come segue: laddove è scritto: "del secondo periodo del
secondo comma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762", si
aggiungano le seguenti parole: "limitatamente alla parte in cui impone
il previo pagamento della imposta e della sopratassa determinate
nell'ordinanza dell'Intendente o nel decreto del Ministro per le
finanze".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte