Ordinanza n. 163/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3,
legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi"), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1986 dal
Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Gatti
Osvaldo, iscritta al n. 661 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, prima serie speciale
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza emessa il 20
maggio 1986 (Reg. ord. 661/86) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma
3, legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi"), nella parte in cui equipara ai fini penali le armi da
fuoco a quelle ad aria compressa, sia lunghe sia corte, sotto il
profilo che questa identità di trattamento sarebbe ingiustificata,
tenuto conto delle diversità tecniche dei due tipi di armi e della
loro diversa capacità offensiva;
Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta di motivazione
sulla rilevanza della prospettata questione: la stessa, infatti, non
fa alcun cenno alla concreta fattispecie oggetto del giudizio
principale, non indicando né il reato contestato all'imputato né i
fatti a lui addebitati;
che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, la predetta questione (peraltro
identica ad altra già dichiarata infondata con la sentenza n. 132
del 1986 e manifestamente infondata con l'ordinanza
n. 306 del 1986) deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile
1975 n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal
Tribunale di Sondrio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte