Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 110/1975

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3,

legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina

vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi"), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1986 dal

Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Gatti

Osvaldo, iscritta al n. 661 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, prima serie speciale

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza emessa il 20

maggio 1986 (Reg. ord. 661/86) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma

3, legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina

vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi"), nella parte in cui equipara ai fini penali le armi da

fuoco a quelle ad aria compressa, sia lunghe sia corte, sotto il

profilo che questa identità di trattamento sarebbe ingiustificata,

tenuto conto delle diversità tecniche dei due tipi di armi e della

loro diversa capacità offensiva;

Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta di motivazione

sulla rilevanza della prospettata questione: la stessa, infatti, non

fa alcun cenno alla concreta fattispecie oggetto del giudizio

principale, non indicando né il reato contestato all'imputato né i

fatti a lui addebitati;

che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di

questa Corte, la predetta questione (peraltro

identica ad altra già dichiarata infondata con la sentenza n. 132

del 1986 e manifestamente infondata con l'ordinanza

n. 306 del 1986) deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile

1975 n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal

Tribunale di Sondrio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte