Ordinanza n. 163/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 843/1978
- art. 34legge 843/1978
- art. 35legge 843/1978
- art. 37legge 843/1978
- art. 43legge 843/1978
- art. 46legge 843/1978
- art. 48legge 843/1978
- art. 58legge 843/1978
usata come parametro
citata
- art. 43legge 468/1978
- art. 46legge 468/1978
- art. 48legge 468/1978
- art. 58legge 468/1978
- art. 40legge 119/1981
- art. 25legge 119/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre
1978, n. 843 ed in particolare degli artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48
e 58 della detta legge, recante: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato", promosso con ricorso
della Regione Veneto, notificato il 29 gennaio 1979, depositato in
Cancelleria il 2 febbraio 1979 ed iscritto al n. 2 del Registro
Ricorsi 1979;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che la Regione ricorrente ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1978, n. 843
(legge finanziaria per il 1979), ed in particolare degli artt. 2, 34,
35, 37, 43, 46, 48 e 58 per violazione degli artt. 117, 118 e 119
Cost. in relazione alla legge 5 agosto 1978 n. 468, al d.P.R. 24
luglio 1977 n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
che, ad avviso della ricorrente, la legge finanziaria per il
1979, col ricondurre la Regione nell'ambito degli enti della "finanza
pubblica allargata" da cui l'art. 25 della l. n. 468 del 1978 le
aveva escluse, viola l'autonomia legislativa e finanziaria regionale;
che, in particolare, sempre secondo la ricorrente, singole
disposizioni della legge predetta, con l'estraniare del tutto le
Regioni dalla disciplina del finanziamento delle funzioni già delle
Regioni stesse e quindi attribuite ai Comuni (art. 2), con
l'istituire fondi settoriali in materia di competenza regionale
(artt. 34, 35, 37, 43, 46 e 48) e con l'alterare il procedimento
previsto dall'art. 34 della legge n. 468/78 relativo alla
partecipazione delle Regioni alla formazione del bilancio pluriennale
(art. 58), impediscono alla Regione di finalizzare gli interventi di
sua spettanza nel quadro unitario dell'economia e della finanza
regionale, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in
relazione al d.P.R. n. 616 del 1977 ed al d.P.R. n. 8 del 1972;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura dello Stato
chiedendo il rigetto del ricorso;
che nell'imminenza della Camera di consiglio la Regione ha
prodotto memoria, in cui si richiede la rimessione del giudizio alla
pubblica udienza;
Considerato che l'invocato art. 25 l. n. 468 del 1978 si limita a
prevedere le modalità atte ad adeguare il sistema di contabilità
dei comuni e degli altri enti locali ivi indicati a quello statale,
modalità del pari previste per le Regioni dalla legge n. 335 del
1976;
che con sentenza n. 162 del 1982 questa Corte ha rigettato,
anche in riferimento all'art. 119 Cost., i ricorsi regionali avverso
l'art. 40 l. 30 marzo 1981, n. 119, che vincola le Regioni, oltreché
gli enti di cui all'art. 25 l. n. 468 del 1978, a non mantenere
disponibilità presso le aziende di credito oltre un certo ammontare;
che l'art. 2 si limita a dettare regole sulla determinazione e
sulla suddivisione per Regioni della somma da destinare al
finanziamento delle funzioni già trasferite alle Regioni e quindi
(con d.P.R. 616 del 1977) ai Comuni, sicché non ricorre la lamentata
estraneazione totale della Regione dalla disciplina del finanziamento
in parola (rimane impregiudicata l'adozione da parte della Regione di
criteri per la ripartizione della somma di sua competenza fra i
Comuni);
che le norme che istituiscono fondi settoriali in materia di
edilizia demaniale, opere idrauliche e marittime (art. 34), edilizia
scolastica (art. 35), inquinamento (art. 37), opere igienicosanitarie
(art. 43), interventi di competenza delle comunità montane ed
agricoltura (art. 48) investono competenze di pertinenza statale,
oltreché regionale;
che con sentenze nn. 356 del 1985 e 64 del 1987 questa Corte ha
enunciato il principio che l'istituzione, ad opera del legislatore
nazionale, di fondi settoriali iscritti in capitoli di bilancio di
singoli Ministeri in relazione a materie di competenza regionale
implica la successiva ripartizione di detti fondi tra le Regioni
anche laddove ciò non venga esplicitato, e la libertà di impiego,
da parte delle Regioni, che sia compatibile con il vincolo di
destinazione;
che tale principio ben può applicarsi alle norme degli artt.
34, 35, 37, 43 e 48 l. n. 843 del 1978, nella parte in cui
istituiscono i fondi per il finanziamento di funzioni di spettanza
regionale;
che l'impugnato art. 46, col limitarsi a dettare le procedure di
presentazione alle Camere da parte del Ministero dei lavori pubblici
di piani straordinari di intervento di cui agli articoli 34, 41 e 43
e dei relativi adempimenti, non comporta alcuna violazione delle
sfere di attribuzione regionale;
che l'impugnato art. 58, limitandosi a fissare modalità e
criteri di ordine contenutistico del primo bilancio pluriennale di
cui alla legge n. 468 del 1978, non impedisce per nulla la
partecipazione delle regioni alla formazione dei bilanci pluriennali
nei termini indicati dall'art. 34 della medesima legge n. 468 del
1978;
che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente
infondate;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale della legge 21 dicembre 1978 n. 843 e degli artt. 2,
34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 della medesima sollevate dalla Regione
Veneto per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost., in relazione
alla legge 5 agosto 1978 n. 468, al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e al
d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte