Ordinanza n. 163/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 278 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dal giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Pordenone nel
procedimento penale a carico di Fabi Costantino, iscritta al n. 401
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Pordenone, chiamato a pronunciarsi in sede di giudizio
abbreviato, ha sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 278 del codice penale, nella parte in cui prevede un minimo
edittale di pena di anni uno di reclusione;
che a tal proposito il giudice a quo sottolinea come il limite
minimo di pena stabilito dalla norma oggetto di impugnativa si
appalesi "assolutamente sproporzionato in eccesso" alla luce dei
mutamenti subiti dalla coscienza collettiva, al punto da risultare
perturbato il principio di proporzionalità tra la effettiva lesione
del bene protetto e la previsione di una "risposta sanzionatoria"
adeguata alla funzione rieducativa della pena;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la norma oggetto di impugnativa mira a preservare
un valore di rango costituzionale, quale è il prestigio della stessa
istituzione repubblicana e della unità nazionale che il Presidente
della Repubblica come capo dello Stato è chiamato a rappresentare,
sicché ben si giustifica la previsione di un trattamento
sanzionatorio che adeguatamente scolpisca, anche nel minimo edittale,
il particolare disvalore che assume per la intera collettività
l'offesa all'onore e al prestigio della più alta magistratura dello
Stato;
che nessuna delle considerazioni poste a fondamento della
sentenza n. 341 del 1994, che pure il giudice a quo richiama a
conforto delle dedotte censure, può ritenersi pertinente alla
fattispecie che viene qui in discorso, sia perché si tratta di una
figura criminosa di antica tradizione e, dunque, tutt'altro che un
"unicum generato dal codice penale del 1930", sia perché il
peculiare risalto che assume nella specie il bene protetto rende
impossibile qualsiasi comparazione con le ipotesi delittuose prese in
esame nella citata sentenza di questa Corte;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 278 del codice penale sollevata, in
riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Pordenone con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.
Il presidente: Ferri
Il relatore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte