Ordinanza n. 163/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/05/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1997
del giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento civile
vertente tra il Comitato organizzatore giochi del Mediterraneo e
Frasca Augusto, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 luglio 1997, il giudice
istruttore del tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento degli
artt. 3 e 24 della Costituzione questione di legittimità
costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevede l'applicazione dell'art. 167, secondo comma,
del medesimo comma, riguardo al terzo chiamato in causa;
che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione per il terzo
chiamato in causa di un sistema di preclusioni speculare a quello
connesso alla tardiva costituzione del convenuto determina una
ingiustificata disparità di trattamento lesiva del diritto di difesa
delle parti, non essendo assicurato, in posizione di uguaglianza, il
contradditorio fra le parti originarie e il terzo.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 260 del 1997,
successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata
nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa
l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del medesimo codice;
che la questione deve quindi essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte