Ordinanza n. 163/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 1578/1933
- art. 8d.l. 1578/1933
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 33Costituzione
- art. 16legge 526/1999
- art. 8legge 242/1988
- art. 10legge 242/1988
- art. 17r.d. 37/1934
- art. 8r.d. 37/1934
- art. 10r.d. 37/1934
- art. 7legge 479/1999
- art. 246d.lgs. 51/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, del regio d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e di procuratore), convertito, con
modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con
ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 dal Tribunale di Trento -
sezione distaccata di Borgo Valsugana - nel procedimento civile
vertente tra l'albergo "Al Bivio" S.a.s. e Doff Sotta Maria ed altre,
iscritta al n. 283 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione di Gadenz Luca, nonché quello di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di usucapione - instaurato
da una società con atto di citazione sottoscritto come difensore dal
dott. Luca Gadenz, praticante avvocato abilitato al patrocinio ed
iscritto nel registro speciale dei praticanti tenuto dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Venezia -, il Tribunale di Trento,
sezione distaccata di Borgo Valsugana, ha sollevato, con ordinanza
decisa il 21 dicembre 2000 e depositata il 20 febbraio 2001,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma,
del regio d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e di procuratore), convertito, con
modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36;
che, secondo l'anzidetta ordinanza, la norma denunciata,
stabilendo che i praticanti abilitati al patrocinio possono
esercitare la loro attività soltanto davanti ai tribunali del
distretto, nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la
tenuta del registro, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione per la ingiustificata disparità di trattamento creata
tra avvocati e praticanti abilitati; la differenza tra le due figure
professionali se può, secondo il giudice rimettente, giustificare
che l'attività di questi ultimi sia qualitativamente limitata alla
trattazione delle cause c.d. ex pretorili e temporalmente
circoscritta alla durata di sei anni, non sarebbe, invece, idonea a
giustificare la limitazione territoriale della medesima attività;
ciò soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27 (Soppressione dell'albo dei procuratori
legali e norme in materia di esercizio della professione forense) che
ha parificato la figura dei procuratori legali a quella degli
avvocati, eliminando il preesistente vincolo territoriale previsto a
carico dei primi, nonché dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1999) che ha abrogato l'obbligo di residenza nella città
ove ha sede l'ordine di appartenenza;
che la predetta restrizione territoriale non potrebbe neanche
essere spiegata, continua il giudice rimettente, alla luce della
necessità di consentire un controllo da parte del professionista,
presso il quale viene svolta la pratica forense, ovvero da parte del
Consiglio dell'ordine di appartenenza;
che la possibilità di ottenere l'abilitazione al patrocinio
dimostra che il controllo dell'avvocato non costituirebbe un dato
indefettibile, potendo, in ogni modo, essere, di fatto, esercitato
anche rispetto all'attività svolta dal praticante al di fuori del
distretto; la vigilanza del Consiglio dell'ordine, sempre secondo il
giudice a quo, potrebbe anch'essa estendersi alla predetta attività,
servendosi di eventuali segnalazioni provenienti dagli altri Consigli
o direttamente dalle autorità giurisdizionali interessate;
che la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale sollevata deriverebbe, osserva il giudice a quo, dal
fatto che:
a) il praticante avvocato è iscritto nel registro
speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine presso il Tribunale di
Venezia, mentre il Tribunale adito fa parte del distretto della Corte
d'appello di Trento;
b) gli atti processuali sottoscritti da procuratore
esercitante extra districtum sarebbero, secondo un costante
orientamento giurisprudenziale, insanabilmente nulli;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sollevata venga dichiarata infondata;
che si è costituito il dott. Luca Gadenz, patrocinatore nel
giudizio a quo, il quale, in via preliminare, afferma di avere un
interesse personale all'esito del giudizio di costituzionalità,
destinato ad incidere sulla sua posizione professionale, sotto il
profilo disciplinare e penale; nel merito chiede l'accoglimento della
questione sollevata, riportandosi alle argomentazioni contenute
nell'ordinanza di rimessione, rilevando, inoltre, la incompatibilità
con il c.d. diritto di stabilimento, che regola le attività
economiche nell'ambito della Unione europea, di qualunque sbarramento
territoriale, il quale, tra l'altro, creerebbe situazioni "di
disparità casuale legata alla confinazione territoriale";
che il dott. Gadenz ha depositato, nella imminenza della
camera di consiglio, una memoria integrativa, nella quale si sostiene
la propria legittimazione e si insiste per la irragionevolezza del
vincolo territoriale, che, peraltro, sarebbe stato eliminato.
Considerato che preliminarmente deve essere dichiarata la
inammissibilità della costituzione del dott. Gadenz, che non era
parte nel giudizio a quo ma semplice difensore della società attrice
in base a procura con conferimento di ius postulandi avanti al
Tribunale di Trento;
che l'ordinanza di rimessione è basata sull'erroneo
presupposto della esigenza - sul piano costituzionale - di identità
di trattamento, per quanto riguarda l'ambito territoriale
dell'attività avanti ad organi giurisdizionali (tribunali del
distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale, che ha la
tenuta del registro in cui è iscritto il praticante), tra praticante
avvocato e avvocato;
che la scelta limitativa per i praticanti rientra nella
discrezionalità del legislatore, che si basa su una valutazione -
né manifestamente irragionevole né palesemente arbitraria -
collegata alla differenza di status del praticante, semplice laureato
in giurisprudenza, iscritto in un registro speciale, svolgente
temporaneamente la pratica prevista dall'ordinamento professionale
(r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), ed ammesso, con limitazioni, ad
esercitare il patrocinio, in attesa di sostenere e superare gli esami
per l'abilitazione all'esercizio professionale (art. 33, quinto
comma, della Costituzione);
che il conseguimento dell'abilitazione professionale,
collegato all'iscrizione nell'albo professionale, attribuisce la
qualificazione piena e permanente per l'attività di avvocato, mentre
il periodo di pratica forense è, per quanto riguarda l'esercizio del
patrocinio, limitato nell'attività professionale e nel tempo (dopo
un anno di iscrizione nel registro e per non più di sei anni: art. 8
del r.d.l. n. 1578 del 1933; art. 10 della legge 27 giugno 1988,
n. 242, recante "Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore
legale") ed è sottoposto ad una particolare vigilanza del Consiglio
dell'ordine di appartenenza (art. 14, lettera c, del r.d.l. n. 1578
del 1933) e a speciali adempimenti - attinenti alla frequenza di uno
studio di avvocato e all'esercizio del patrocinio (art. 17, numero 5,
del r.d.l. n. 1578 del 1933; artt. 8 e 10 del r.d. 22 gennaio 1934,
n. 37 recante "Norme integrative e di attuazione del r.d.l.
27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione di
avvocato e di procuratore"; d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, recante
"Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame
di procuratore legale") - collegati a poteri del Consiglio
dell'ordine presso il quale sono iscritti per la pratica e il
patrocinio provvisorio (art. 4 del d.P.R. n. 101 del 1990);
che è opportuno sottolineare che non si afferma - sempre sul
piano costituzionale - che la scelta effettuata dal legislatore sia
obbligata, potendo il tirocinio e l'abilitazione provvisoria (anche
per gli effetti sui procedimenti giurisdizionali) essere diversamente
modulati dal legislatore stesso, per quanto riguarda l'attività e
l'ambito territoriale in cui operano i praticanti avvocati ammessi al
patrocinio, sempre nei limiti della ragionevolezza e del rispetto
delle esigenze del tirocinio e della tutela degli utenti della
professione;
che, inoltre, il legislatore ha continuato (art. 7 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479 recante "Modifiche alle disposizioni
sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e
altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice
penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di
contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di
pace e di esercizio della professione forense" e art. 246 del d.lgs.
19 febbraio 1998, n. 51 recante "Norme in materia di istituzione del
giudice unico di primo grado", con affermazione dell'applicazione
"fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della
professione forense") a fare riferimento - pur con variazione della
tipologia degli affari in cui è ammessa l'attività professionale
dei praticanti - alla norma denunciata, anche dopo la intervenuta
unificazione delle professioni e degli albi dei procuratori legali e
degli avvocati (legge 24 febbraio 1997, n. 27);
che detta legge del 1997 non ha innovato sulla posizione dei
praticanti ammessi al patrocinio, se non nel senso che la loro
attività resta di tirocinio propedeutico e di formazione rispetto
all'unica professione ormai esistente, sono, cioè, praticanti
avvocati, titolari di uno status abilitativo provvisorio, limitato e
temporaneo, giustificato (cfr. sentenze n. 5 del 1999; n. 127 del
1985; ordinanza n. 75 del 1999) da apprezzabili esigenze di
tirocinio; status ben differente rispetto a chi ha ottenuto
"l'abilitazione all'esercizio professionale" all'esito di un esame di
Stato e all'iscrizione nell'albo di avvocato;
che di conseguenza il praticante avvocato, che in Italia
esercita provvisoriamente il limitato patrocinio (in vista degli
esami da affrontare) in base all'ordinamento nazionale della
professione di avvocato, non può essere, neppure, comparato con
l'avvocato proveniente da altro Stato comunitario ed invocare
l'incompatibilità di sbarramenti territoriali con il c.d. diritto di
stabilimento;
che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata
in relazione all'indicato parametro dell'art. 3 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e di procuratore), convertito, con
modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trento -
sezione distaccata di Borgo Valsugana - con ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte