Ordinanza n. 164/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23
gennaio 1986 dal giudice istruttore del Tribunale di Treviso nel
procedimento penale a carico di Della Libera Renato ed altri,
iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Treviso, nel
corso di un procedimento penale per millantato credito presso un
magistrato di quel Tribunale, con ordinanza 16 ottobre 1984 ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 97 e 101 Cost., dell'art. 41- bis c.p.p., nella parte
in cui non prevede, per i procedimenti in cui un magistrato assume la
qualità di soggetto danneggiato dal reato, uno spostamento di
competenza per territorio analogo a quello previsto per l'ipotesi di
procedimenti in cui un magistrato assuma la qualità di parte offesa
dal reato (e in tal senso si cita Cass. 2 maggio 1984, n. 1022);
che questa Corte, in relazione al giudizio così promosso, ha
emesso, con ordinanza 8 novembre 1985, n. 272, una pronuncia di
manifesta inammissibilità, nel presupposto che la questione
riguardasse la mancata previsione dello spostamento di competenza
nell'ipotesi di reati commessi da Pretori o vice Pretori o in loro
danno;
che con ordinanza 23 gennaio 1986, il giudice istruttore di
Treviso, nel corso dello stesso processo, ha risollevato la medesima
questione, precisando che essa non riguardava l'ipotesi di reati
commessi da Pretori o vice Pretori o in loro danno, bensì quella di
reati in cui un magistrato del tribunale competente per territorio
assuma la qualità di soggetto danneggiato dal reato;
che secondo il giudice a quo, sussistendo riguardo a tale
ipotesi le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore a
stabilire lo spostamento di competenza per il caso di magistrato
offeso dal reato, la mancata previsione, da parte dell'art. 41- bis
c.p.p., di un analogo spostamento di competenza, contrasterebbe con
considerato che questa Corte, con sentenza 30 luglio 1984, n.
232 ha ritenuto che le situazioni nelle quali può sorgere il dubbio
che, a causa di rapporti interpersonali di vario genere, potrebbe
verificarsi una turbativa della serenità e imparzialità dei
giudici, sono molteplici, ma rientra nell'esclusiva competenza del
legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che,
nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, si creano tra organi e
tra singoli debbano influire sulla determinazione della competenza e
quali siano le soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza nel
giudizio e il prestigio della magistratura;
che, pertanto, il giudice a quo, con riferimento all'ipotesi in
cui un magistrato del tribunale competente a giudicare per territorio
assuma la veste di soggetto danneggiato dal reato, chiede una
sentenza additiva, la quale implica scelte riservate alla
discrezionalità del legislatore;
che, come è stato già ritenuto con la citata sentenza n. 232
del 1984 riguardo all'esclusione di spostamenti di competenza per i
reati commessi da Pretori o vice Pretori o in loro danno, simili
questioni sono inammissibili e non vi è ragione per discostarsi da
detti giudizi;
visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 41- bis c.p.p., introdotto con
la
l. 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla
competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di
rimessione"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte