Ordinanza n. 164/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 16
novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre
1994 dal Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia, nel
procedimento penale a carico di Costantino Franco, iscritta al n. 735
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 nel corso di
un procedimento penale a carico di Costantino Franco, imputato del
reato previsto e punito dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n.
319 per avere effettuato lo scarico sul suolo di rifiuti liquidi del
proprio allevamento di bovini senza aver richiesto la prescritta
autorizzazione, il Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature), nell'intero suo testo ed
in particolare dell'art. 7;
che il giudice rimettente ritiene che il decreto-legge n. 629
del 1994 sia, nel suo complesso, in contrasto con l'art. 77 della
Costituzione, mancando i requisiti di necessità e di urgenza, che
costituiscono il presupposto essenziale di tale atto normativo;
che l'art. 7 del decreto-legge stabilisce che i titolari di
scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione possono presentare domanda di autorizzazione in
sanatoria, al cui rilascio consegue l'estinzione dei reati previsti
dall'art. 21, primo e secondo comma, della legge n. 319 del 1976;
che tale norma è denunciata, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione del
processo penale in attesa della definizione del procedimento
amministrativo di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, come
avviene invece nella disciplina sul condono edilizio;
Considerato che il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 non è
stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla
sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata
conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, serie
generale, del 16 gennaio 1995);
che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente
vigente a seguito di successive reiterazioni (17 marzo 1995, n. 79)
presenta un contenuto normativo in parte diverso da quello espresso
dal testo denunciato dal giudice rimettente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del decreto-legge 16 novembre 1994, n.
629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature), ed in particolare dell'art. 7, sollevata, in riferimento
agli artt. 77, 3 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Locri,
sezione distaccata di Caulonia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte