Ordinanza n. 164/1996
Altra decisione · depositata il 20/05/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47d.P.R. 639/1970
- art. 27legge 153/1969
- art. 29legge 153/1969
- art. 6legge 103/1991
- art. 6d.P.R. 639/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo
comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe
conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile
1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale) e dell'art. 6, primo comma,
ultima parte, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, (Disposizioni
urgenti in materia previdenziale) convertito in legge 1 giugno 1991,
n. 166, promossi con ordinanze emesse:
1) il 23 giugno 1995 dal Pretore di Torino nel procedimento
civile vertente tra Rollero Margherita e l'I.N.P.S., iscritta al n.
524 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;
2) il 23 giugno 1995 dal Pretore di Torino nel procedimento
civile vertente tra Razzetti Agostino e l'I.N.P.S., iscritta al n.
525 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Rollero Margherita e
dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avv.ti Salvatore Cabibbo per Rollero Margherita, Carlo De
Angelis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che, nel corso di due procedimenti distinti promossi da
Margherita Rollero e da Agostino Razzetti contro l'INPS per ottenere
la riliquidazione della pensione e il pagamento delle differenze
arretrate dalla data originaria di decorrenza del diritto, il Pretore
di Torino, con due ordinanze del medesimo tenore in data 23 giugno
1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo comma,
del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e dell'art. 6, comma 1, ultima
parte, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1 giugno
1991, n. 166, nella parte in cui prevedono che in caso di mancata
proposizione del ricorso amministrativo i termini di decadenza
dall'azione giudiziaria decorrono dall'insorgenza del diritto ai
singoli ratei, anziché dalla data di scadenza dei termini prescritti
per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a
decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
che, ad avviso del giudice rimettente, la normativa impugnata
viola il principio di ragionevolezza perché, in punto di decadenza
del diritto alle rate della pensione, riserva un trattamento più
favorevole ai titolari che hanno presentato la richiesta di
prestazione omettendo poi, trascorso il termine assegnato all'INPS
per provvedere, di proporre il ricorso amministrativo, rispetto ai
titolari che, invece, hanno diligentemente coltivato la domanda
attivando il procedimento contenzioso;
che nel giudizio promosso davanti alla Corte costituzionale dalla
prima ordinanza si è costituita la ricorrente concludendo per una
dichiarazione di infondatezza della questione, in quanto sollevata
sulla base di una interpretazione errata delle disposizioni
denunziate;
che in entrambi i giudizi si è costituito l'INPS chiedendo che
la questione sia dichiarata non fondata, non essendovi, in realtà,
disomogeneità tra le discipline messe a confronto;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una
dichiarazione di manifesta infondatezza;
Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione
indicate in epigrafe, è stato emanato il decreto legge 28 marzo
1996, n. 166, che detta una nuova disciplina del pagamento delle
somme arretrate, maturate fino al 31 dicembre 1995, dovute a titolo
di integrazione al trattamento minimo in applicazione della sentenza
n. 240 del 1994 di questa Corte, disponendo che i relativi giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo sono
dichiarati estinti di ufficio;
che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice a quo affinché valuti la rilevanza della questione sollevata
alla stregua del diritto sopravvenuto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1996.
Il presidente: Ferri
Il relatore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte