Ordinanza n. 164/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 166Codice di procedura civile
- art. 10legge 353/1990
usata come parametro
citata
- art. 168-bisCodice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice
di procedura civile come modificato dagli artt. 10 della legge 26
novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile)
e 1 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito in legge 6
dicembre 1994, n. 673 (Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n.
374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353,
concernente provvedimenti urgenti per il processo civile) promosso
con ordinanza emessa il 2 ottobre 1997 dal giudice istruttore del
tribunale di Vercelli nel procedimento civile vertente tra Di Biase
Juana e il comune di Vercelli, iscritta al n. 870 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 53 - 1 serie speciale - dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, nel quale il
convenuto si era costituito tardivamente rispetto all'udienza di
prima comparizione indicata nell'atto di citazione e poi rinviata
d'ufficio, dichiarando di voler chiamare un terzo in causa, il
giudice istruttore del tribunale di Vercelli, con ordinanza emessa il
2 ottobre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 166
del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che in
caso di differimento dell'udienza di prima comparizione, ai sensi
dell'art. 168-bis, il convenuto possa costituirsi venti giorni prima
della data a cui l'udienza è differita solo nell'ipotesi prevista
dal quinto comma dell'art. 168-bis e non anche nell'ipotesi di cui
al quarto comma del medesimo art. 168-bis;
che, ad avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe in
contrasto anzitutto con l'art. 3 della Costituzione, per la
ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina di
costituzione del convenuto, in quanto anche se l'udienza di prima
comparizione subisce un rinvio d'ufficio, ai sensi del quarto comma
dell'art. 168-bis, il convenuto, per non incorrere in decadenza, deve
costituirsi venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di
citazione, mentre nell'analoga ipotesi di differimento di cui al
quinto comma del medesimo articolo, il convenuto beneficia di un più
ampio termine di costituzione, che si computa con riferimento alla
nuova udienza fissata dal giudice istruttore; che inoltre, ad avviso
del rimettente, poiché le indicate fattispecie di rinvio
dell'udienza di prima comparizione sono riconducibili ad una medesima
ratio, essendo entrambe dirette a soddisfare esigenze organizzative
dell'ufficio giudiziario, appare del tutto irragionevole che la
costituzione del convenuto risulti disciplinata diversamente in
relazione alla mera ragione del rinvio dell'udienza;
che, a parere del giudice a quo, il sistema delineato
determinerebbe anche una violazione dell'art. 24 della Costituzione,
per la lesione del diritto di difesa del convenuto, in quanto, pur
non sussistendo esigenze di tutela di interessi superiori che
giustifichino l'aggravamento di posizione della detta parte, non è
consentito al medesimo, senza incorrere in decadenze, di fruire di un
termine più ampio per predisporre le proprie difese, in relazione
alla effettiva udienza di comparizione.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione
manifestamente infondata (ordinanza n. 461 del 1997), ritenendo che
le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione
considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-bis cod.
proc. civ. non sono riconducibili ad una ratio comune, in quanto la
previsione del potere di differimento della data della prima udienza
di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal quinto comma
del citato art. 168-bis, è correlata alla fondamentale esigenza di
porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo thema
decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa,
mentre le medesime esigenze non sussistono in relazione al rinvio
previsto nel quarto comma del detto art. 168-bis, il quale può
derivare da qualunque motivo, anche fortuito ed indipendente da
ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice;
che si è inoltre esclusa la prospettata violazione del diritto
di difesa, poiché la garanzia di tale diritto "non può implicare
che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri
limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della
giustizia" (ordinanza n. 900 del 1988);
che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,
suscettibili di indurre a diversa conclusione, sì che la questione
deve dichiararsi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
giudice istruttore del tribunale di Vercelli con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte