Ordinanza n. 164/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.lgs. 414/1996
- art. 1legge 549/1995
usata come parametro
citata
- art. 3d.lgs. 414/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), promosso con
ordinanza emessa l'8 novembre 2000 dal Tribunale di Siena nel
procedimento civile vertente tra Patrizio Cannucci ed altro e la
TRA.IN. S.p.a. ed altri, iscritta al n. 228 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Patrizio Cannucci ed altro e
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi gli avvocati Pasquale Nappi per Patrizio Cannucci ed altro,
Fabio Fonzo per l'INPS e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che - in un giudizio promosso da alcuni dipendenti di
un'azienda pubblica di trasporto nei confronti di quest'ultima,
nonché dell'INPS e del Ministero del lavoro, per ottenere il
rimborso della maggiorazione contributiva trattenuta negli anni 1996,
1997 e 1998 nonostante la soppressione del Fondo speciale per il
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - il Tribunale di
Siena, con ordinanza dell'8 novembre 2000, ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il
contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti - dovuto per il
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto nella misura
complessiva del 36,46 per cento della retribuzione imponibile - sia
posto (negli anni dal 1996 al 1998) a carico dei lavoratori in
servizio alla data del 31 dicembre 1995 nella più gravosa misura
dell'11,219 per cento, anziché in quella dell'8,89 per cento come
per i lavoratori assunti dopo la data suddetta e come in generale per
tutti gli altri lavoratori;
che - secondo il tribunale rimettente - la misura di tale
contribuzione dopo la soppressione del Fondo speciale per il
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed il
trasferimento delle posizioni previdenziali esistenti
nell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS avrebbe dovuto
essere la stessa di quella gravante su tutti gli altri lavoratori;
che il giudice rimettente denuncia quindi la violazione del
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) in ragione del deteriore
trattamento riservato (negli anni dal 1996 al 1998) agli
autoferrotramvieri già iscritti al Fondo fino al 31 dicembre 1995
rispetto sia ai dipendenti assunti successivamente, e quindi mai
iscritti al Fondo medesimo, sia a tutti gli altri lavoratori iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria;
che i lavoratori ricorrenti si sono costituiti ed hanno
aderito alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione;
che si è costituito anche l'INPS, concludendo per
l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di
inammissibilità, sollevata dalla difesa dell'INPS (che ha richiamato
la giurisprudenza di legittimità secondo cui solo il datore di
lavoro è legittimato a chiedere il rimborso dell'eccedenza di
contributi trattenuti sulla retribuzione dei dipendenti), in quanto
nel giudizio a quo i lavoratori ricorrenti hanno agito anche nei
confronti dell'azienda datrice di lavoro per il pagamento della
retribuzione indebitamente trattenuta in eccesso;
che questa corte (sentenza n. 469 del 1991) ha già rilevato,
in riferimento alla speciale disciplina del Fondo pensioni per il
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che si tratta di
un sistema previdenziale del tutto autonomo e distinto da quello
dell'assicurazione generale obbligatoria e che tale sistema assicura
agli iscritti un trattamento pensionistico complessivamente più
favorevole, onde, con particolare riguardo alla retribuzione
pensionabile, è stata anche ritenuta (ordinanza n. 44 del 1985) la
non comparabilità della disciplina del Fondo con quella prevista da
altri ordinamenti previdenziali;
che la maggiore ritenuta previdenziale sulla retribuzione
negli anni 1996, 1997 e 1998 non riguarda tutti i dipendenti
dell'azienda datrice di lavoro, ma solo quelli (già iscritti al
Fondo speciale alla data della sua soppressione) che, pur transitati
nel regime ordinario dell'assicurazione generale, continuano a
beneficiare (seppure pro-rata) del più favorevole trattamento
previdenziale assicurato dal Fondo speciale (art. 3 del d.lgs.
29 giugno 1996, n. 414, cit.);
che questa residuale applicabilità della previgente
regolamentazione del Fondo, quale beneficio ad esaurimento per i soli
dipendenti già iscritti al Fondo stesso alla data del 31 dicembre
1995, si risolve in un elemento differenziale sufficiente a
giustificare una disciplina particolare, peraltro a carattere
transitorio;
che rientra nella discrezionalità del legislatore adottare
le misure idonee per assicurare la copertura del maggior onere per la
gestione ordinaria dell'assicurazione generale obbligatoria derivante
dalla necessità di assicurare ai lavoratori già iscritti al Fondo
speciale un trattamento pensionistico più favorevole;
che pertanto il maggior onere costituito dalla più elevata
aliquota contributiva per un periodo limitato nel tempo è
giustificato dal mantenimento di questo regime più favorevole per i
dipendenti già iscritti al Fondo speciale;
che quindi non sussiste la denunciata disparità di
trattamento né nei confronti dei dipendenti assunti dopo la
soppressione del Fondo suddetto, i quali non beneficiano delle
prestazioni erogate dal medesimo, né rispetto a tutti gli altri
lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;
che pertanto la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in
materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto) sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Siena con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte