Ordinanza n. 165/1971
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1971 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3r.d. 2313/1936
- art. 118r.d. 3269/1923
- art. 106r.d. 3269/1923
- art. 3r.d. 3269/1923
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 28r.d. 3269/1923
- art. 30d.l. 2/1940
- art. 28legge 762/1940
- art. 32d.P.R. 492/1953
- art. 30r.d. 3269/1923
- art. 32legge 762/1940
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 13
gennaio 1936, n, 2313 (modificativo dell'art. 118 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3269); dell'art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge
di registro); degli artt. 28 e 30, comma primo, lettera d, del d.l. 9
gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762), e
degli artt. 28 e 32, comma secondo, del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492,
promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1970 dal tribunale di
Milano, nel procedimento civile vertente tra Aloisio Saverio e la
Società ing. Fachini, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24
febbraio 1971.
Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice
relatore Michele Fragali.
Ritenuto che con l'ordinanza suddetta si è proposta questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 13 gennaio 1936, n.
2313, modificativo dell'art. 118 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e
dell'art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; degli artt. 28 e 30,
comma primo, lettera d, del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito
nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e degli artt. 28 e 32, comma
secondo, del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, in riferimento all'art. 3
della Costituzione;
che è intervenuto il solo Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che dalla ordinanza si rileva che il Collegio ha preso
in esame la situazione fiscale dei documenti esibiti nel procedimento
civile tra Aloisio Saverio e la società ing. V. Fachini ed ha
concluso constatando la sussistenza della irregolarità fiscale di essi
e, di conseguenza, la necessità della sospensione del processo;
che, in tal modo, ha definitivamente applicato le norme di cui ha
denunciato la illegittimità;
che, pertanto, la questione proposta è manifestamente
inammissibile per irrilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative, dichiara la manifesta inammissibilità per irrilevanza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 13
gennaio 1936, n. 2313 (modificativo dell'art. 118 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3269); dell'art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge
di registro); degli artt. 28 e 30, comma primo, lettera d, del d.l. 9
gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762), e
degli artt. 28 e 32, comma secondo, del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492,
proposta dal tribunale di Milano, con ordinanza 24 settembre 1970, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte