Ordinanza n. 165/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen.
promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1979 dal Pretore di
Pietrasanta, nel procedimento penale a carico di Lombardi Riccardo,
iscritta al n. 985 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il giudice a quo, con l'ordinanza in epigrafe, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del
codice penale, nell'assunto che la norma denunziata contrasti con
l'art. 3 della Costituzione sotto due profili: per ciò che attiene
alla procedibilità ex officio dell'azione penale e per ciò che
attiene alla determinazione della pena in limiti edittali
sproporzionati ai criteri posti dallo stesso legislatore, per la tutela
dell'onore rispetto a quella della reputazione.
Considerato che analoghe questioni di legittimità costituzionale
in ordine all'art. 341 del codice penale sono già state dichiarate non
fondate con sentenze nn. 109/1968, 165/1972, 65/1974, 100/1977 e
51/1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 6, 61, 68, 80, 95,
133/1973, 22 e 182/ 1974;
che, in particolare, l'infondatezza della questione della
procedibilità ex officio è stata da ultimo dichiarata nella sentenza
n. 51/1980, mentre per quanto riguarda la sanzione irrogabile è
giurisprudenza costante di questa Corte che la sua determinazione
rientri nei poteri discrezionali del legislatore, all'infuori
dell'eventualità, che nella specie non ricorre, che la sperequazione
assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta dalla benché minima
giustificazione (cfr. ad esempio sentenze nn. 109/1968 e 18/1973).
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 341 del codice penale sollevata dal Pretore
di Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI -LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte