Ordinanza n. 165/1981
Altra decisione · depositata il 30/07/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1legge 877/1973
- art. 3legge 877/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre
1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio),
promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1980 dal Pretore di Crema,
nel procedimento penale a carico di Sanpellegrini Angelo, iscritta al
n. 91 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 105 del 15 aprile 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Crema, con ordinanza emessa il 18 luglio
1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge
18 dicembre 1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio"), in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 della Costituzione;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la proposta
questione.
Considerato che nel giudizio a quo si tratta anzitutto di applicare
l'art. 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, per
stabilire se la controversia in esame vada o meno assoggettata
all'apposita disciplina del lavoro a domicilio: sicché la proposta
questione si appalesa con certezza rilevante - alla data di emissione
dell'ordinanza di rinvio - limitatamente a questa sola parte dell'atto
legislativo impugnato; che, d'altro canto, il vizio denunciato sarebbe
precisamente imputabile alla discordanza del testo dell'art. 1, già
approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal
Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica; che,
secondo l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,
tale discordanza andrebbe attribuita ad un errore materiale,
verilicatosi nella trascrizione dell'art. 1, dopo l'approvazione da
parte della Camera dei deputati e prima della corrispondente
approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento;
considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata
in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata
"Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18
dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla
data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n.
877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore
a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio
domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito
per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o
accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se
fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella
parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto
per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva
"e"); e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al
giudice a quo, affinché accerti se la sollevata questione sia tuttora
rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Crema.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte