Ordinanza n. 165/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26
giugno 1986 dal Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di
Morea Pietro ed altro, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1986
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima
serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe, nel corso di un
giudizio per interesse privato in atti d'ufficio a
carico di un magistrato di sorveglianza, è stata sollevata questione
di legittimità costituzionale in riferimento agli
artt. 3, 97 e 101 Cost., dell'art. 41- bis c.p.p., nella parte in cui
- come è stato statuito dalla Corte di Cassazione in sede di
conflitto di competenza sollevato nello stesso giudizio (I Sez. pen.,
5 marzo 1984, n. 482) - non prevede lo spostamento della competenza
per territorio anche in caso di procedimenti penali per reati
commessi da magistrati di sorveglianza o in loro danno, che prestano
servizio in un ufficio operante presso il Tribunale competente a
conoscere di tali reati;
che, secondo il giudice a quo, la stessa ratio in base alla
quale l'art. 41- bis c.p.p. ha disposto lo spostamento di competenza
territoriale nel caso che indiziato, imputato o offeso del reato sia
un magistrato del Tribunale competente per il giudizio, imporrebbe
analogo spostamento ove in tale posizione sia un magistrato
dell'ufficio di sorveglianza di quel tribunale, risultandone
altrimenti violati gli artt. 3, 97 e 101 Cost.;
Considerato che questa Corte, con sentenza 30 luglio 1984, n. 232,
ha ritenuto che le situazioni nelle quali può sorgere il dubbio che,
a causa di rapporti interpersonali di vario genere, potrebbe
verificarsi una turbativa della serenità e imparzialità dei giudici
sono molteplici, ma rientra nell'esclusiva competenza del legislatore
statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito
dell'organizzazione giudiziaria, tra organi e singoli, debbano
influire sulla determinazione della competenza e quali siano le
soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza nel giudizio e il
prestigio della magistratura;
che, in conseguenza di ciò, con tale sentenza questa Corte ha
dichiarato inammissibile altra questione, riguardante la mancata
previsione dello spostamento di competenza per i reati commessi da
Pretori o Vice Pretori o in loro danno, sotto il profilo che le si
chiedeva una sentenza additiva implicante scelte riservate alla
discrezionalità del legislatore;
che la questione in esame si presenta del tutto analoga,
chiedendosi parimenti una sentenza additiva implicante scelte
riservate alla discrezionalità legislativa, cosicché essa è
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 41- bis c.p.p., introdotto con
la
l. 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla
competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di
rimessione"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte