Ordinanza n. 165/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e
14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il
1° agosto 2000 dal tribunale di Padova nel procedimento civile
vertente tra Blessing Ady e il Prefetto di Padova, iscritta al n. 674
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il tribunale di Padova, con ordinanza emessa in data
1° agosto 2000 (r.o. n. 674 del 2000), nel corso di un procedimento
civile promosso da uno straniero che aveva impugnato, in base
all'art. 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il
provvedimento di divieto di reingresso nel territorio dello Stato
italiano, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Padova
contestualmente al decreto di espulsione, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del citato
d.lgs. n. 286 del 1998;
che il regime normativo contemplato dalle norme impugnate,
nel prevedere che lo straniero espulso non possa rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno (comma 13), dispone che detto divieto opera per un
periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale
amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso
avverso il provvedimento di espulsione, ne determinino diversamente
la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di
motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dallo stesso sul territorio dello Stato;
che, ad avviso del tribunale rimettente, detta previsione,
che riconoscerebbe il potere del giudice di rideterminare la durata
del divieto di reingresso dello straniero espulso solo nel caso in
cui lo stesso giudice decida sul ricorso avverso il provvedimento di
espulsione, escludendolo in caso di impugnazione del solo
provvedimento relativo alla entità della durata del divieto di cui
si tratta, sarebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 24 e 113
della Costituzione, poiché lederebbe il diritto di difesa ed
escluderebbe la tutela giurisdizionale contro l'atto amministrativo
prefettizio che determina in cinque anni la durata del divieto di
reingresso;
che inoltre - sempre secondo l'ordinanza di rimessione - il
regime giuridico impugnato violerebbe il principio di ragionevolezza,
non comprendendosi la ragione per la quale la valutazione della
congruità della durata del divieto di cui si tratta dovrebbe essere
di esclusiva competenza del giudice e non potrebbe, invece, essere
compiuta dal prefetto contestualmente alla emanazione del decreto di
espulsione; la disciplina in questione sarebbe anche in contrasto con
gli artt. 2 e 3 della Costituzione, in quanto lederebbe il diritto di
ogni uomo di vedere valutato il proprio comportamento, oltre a
costringere lo straniero a subire la emanazione di un provvedimento
di divieto di reingresso per la durata di cinque anni, e ad
instaurare un procedimento giurisdizionale del tutto inutile,
nonostante le ovvie difficoltà legate alla sua condizione;
che il giudice rimettente prospetta, inoltre, la violazione
dell'art. 102 della Costituzione, per contrasto con il principio
della separazione dei poteri, in quanto la normativa di cui si tratta
demanderebbe al giudice un'attività non giurisdizionale, ma
sostanzialmente amministrativa, quale quella attinente alla
valutazione della congruità della durata del divieto di reingresso
per un periodo di cinque anni, in contrasto, altresì, con il
principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, di
cui all'art. 97 della Costituzione;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
inammissibilità o infondatezza della questione, rilevando che i
dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal rimettente derivano
da una interpretazione inesatta della normativa denunziata; al
riguardo, osservando, per un verso, che lo stesso comma 13
dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede la possibilità di un
autonomo giudizio amministrativo sulla durata del divieto di
reingresso, di competenza del Ministro dell'interno, che può
accordare una speciale autorizzazione per un reingresso in epoca
anteriore allo spirare del quinquennio previsto; per l'altro, che non
risulta nella normativa alcuna preclusione ad un'impugnazione
giurisdizionale dell'espulsione limitata alla durata del divieto di
reingresso;
che, quanto alla circostanza che il legislatore abbia
previsto la possibilità di riduzione in sede amministrativa, ad
opera del ministro quale superiore gerarchico del prefetto, della
durata, stabilita legislativamente, del divieto di cui si tratta,
anziché rimettere al prefetto la valutazione della durata ritenuta
volta per volta più congrua, detta scelta rientrerebbe - sempre
secondo l'Avvocatura generale dello Stato - nella discrezionalità
politica del legislatore.
Considerato che l'ordinanza che ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale si basa su un erroneo presupposto
interpretativo, cioè l'esistenza di una preclusione, per lo
straniero espulso, di ricorrere al giudice per ottenere
esclusivamente la rideterminazione della durata del divieto di
reingresso;
che in realtà il complesso delle disposizioni in esame
(art. 13) presuppone la possibilità di un'ampia tutela
giurisdizionale contro il decreto di espulsione e le intimazioni e
prescrizioni, comunque connesse, contenute nello stesso decreto di
espulsione, tra cui quella espressamente fissata dalla legge di non
rientrare nel territorio dello Stato, per un periodo di cinque anni,
salvo il potere espressamente attribuito al giudice (ordinario o
amministrativo, a seconda delle ipotesi di espulsione prefettizia o
ministeriale) di sindacato giurisdizionale, con facoltà, in sede di
impugnativa, di ridurre a non meno di un triennio detto periodo
quinquennale;
che risulta evidente il disegno legislativo di concentrare la
tutela giurisdizionale attraverso una tempestiva impugnazione del
decreto di espulsione, anche riguardo alle prescrizioni
consequenziali previste dalla norma, come risulta confermato dalla
concentrazione operata nel caso di espulsione con accompagnamento
immediato associato alla "misura di cui al comma 1 dell'art. 14"
(art. 13, comma 9, seconda parte);
che pertanto deve ritenersi che la norma denunciata consenta
allo straniero di limitare l'impugnativa contro l'espulsione a
profili attinenti al solo periodo di interdizione quinquennale di
rientrare nel territorio dello Stato italiano;
che rientra nella discrezionalità del legislatore
l'attribuzione ad un giudice (sia amministrativo, sia ordinario;
nella fattispecie, la normativa si riferisce, a seconda delle ipotesi
di espulsione, ad entrambi), in sede di decisione del ricorso
giurisdizionale, del potere di annullare (nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa: art. 113, terzo comma, Costituzione) un
atto amministrativo - e l'annullamento può essere anche parziale --,
affidandogli (ove ritenuto rispondente ad esigenze di speditezza),
anche il potere di determinare il contenuto di durata di una
prescrizione (nella specie effetto interdittivo), fissando alcuni
criteri di legittimità, pur lasciando spazio ad una valutazione
discrezionale;
che tale scelta non appare manifestamente irragionevole,
quando - come nella fattispecie - lo stesso legislatore ritenga che
detti strumenti processuali rispondano alla esigenza di rafforzare la
effettività, la tempestività e l'ampiezza della tutela
giurisdizionale, specie se questa tutela coinvolga diritti della
persona;
che non spetta al giudice, investito di un potere
giurisdizionale, di compiere una diversa valutazione di scelte di
politica legislativa, avendo il legislatore effettuato una opzione -
che non può ritenersi manifestamente irragionevole o palesemente
arbitraria o in contrasto con il principio del buon andamento
dell'amministrazione - di riservare per singoli casi (mediante
autorizzazione) in via amministrativa al Ministro dell'interno la
deroga della durata quinquennale del divieto di rientro e di
consentire un sindacato giurisdizionale del giudice sulla misura
standard interdittiva adottata dal decreto di espulsione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata, con riferimento a tutti i profili
denunciati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 113, 2, 3,
102 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte