Ordinanza n. 165/2002
Altra decisione · depositata il 07/05/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 25legge 47/1985
citata
- art. 2d.lgs. 378/2001
- art. 136d.lgs. 378/2001
- art. 10d.lgs. 378/2001
- art. 3Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di
edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
"Tutela ed uso del suolo"), promosso con ordinanza emessa il
17 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte,
iscritta al n. 702 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte,
nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento del
provvedimento del Comune di Domodossola che intimava alla ricorrente
la riduzione in pristino della modifica di destinazione d'uso di un
appartamento, da direzionale a residenziale, realizzata senza
esecuzione di opere edilizie, con ordinanza emessa il 17 gennaio e
pervenuta il 7 agosto 2001, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte
8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"),
secondo il quale "costituisce mutamento di destinazione d'uso,
subordinato a concessione, il passaggio, anche senza opere edilizie",
tra le altre, dalla destinazione d'uso direzionale a quella
residenziale;
che la questione è posta in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, in relazione al principio fondamentale della
legislazione statale contenuto nell'art. 25 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), secondo cui la variazione della destinazione d'uso degli
immobili, se eseguita senza opere edilizie, potrebbe essere soggetta
al massimo a semplice autorizzazione;
che il giudice a quo ricorda che analoga questione, da esso
stesso sollevata nel 1992, ed avente ad oggetto la disposizione della
legge regionale del 1977 allora vigente in materia, con la sentenza
n. 498 del 1993 di questa Corte era stata dichiarata inammissibile,
in quanto l'art. 25 della legge n. 47 del 1985, indicata come norma
interposta anche nel presente giudizio, essendo successiva e
gerarchicamente sovraordinata, aveva implicitamente abrogato quella
regionale con essa confliggente;
che nel caso in esame, però, non potrebbe farsi applicazione
degli stessi principi allora enunciati, perché la legge regionale
n. 19 del 1999, recante la disposizione impugnata, è successiva alla
detta legge statale n. 47 del 1985;
che la questione, secondo il giudice a quo, è rilevante in
quanto dalla sua risoluzione dipende la legittimità del
provvedimento ripristinatorio impugnato, che sarebbe precluso
all'amministrazione qualora l'intervento non fosse soggetto a
concessione edilizia;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
della Regione Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e, comunque, manifestamente infondata;
che, anzitutto, la regione eccepisce il difetto di
motivazione sulla rilevanza, in quanto la sommarietà e l'incertezza
degli elementi in fatto offerti dalla ordinanza di remissione non
consentirebbero di valutare la pregiudizialità della questione;
che, secondo la regione, la normativa dettata dallo stesso
art. 8 della legge regionale denunciata attribuirebbe ai comuni la
facoltà di subordinare a semplice autorizzazione, rilasciata anche
per silenzio assenso, taluni mutamenti di destinazione d'uso, ed,
inoltre, non sottoporrebbe a concessione né ad autorizzazione i
mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non
superiori a 700 m³ che siano compatibili con le norme di attuazione
del piano regolatore generale e degli strumenti esecutivi.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19,
viene sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per
contrasto con un principio fondamentale della legislazione statale
(peraltro ricavato da una disposizione, l'art. 25, ultimo comma,
della legge n. 47 del 1985, che è stata oggetto di successive
modifiche ad opera dell'art. 4, comma 20, del d.l. n. 398 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993, e
dell'art. 2, comma 60, della legge n. 662 del 1996 - modifiche di cui
il remittente non dà conto - , e da ultimo è stata abrogata
dall'art. 136 del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 378, e trasfusa
nell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380);
che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di
rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito
l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;
che pertanto, in via del tutto preliminare, stante il
mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di
giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al
giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione
(cfr. ordinanze n. 382 del 2001, n. 14, n. 76 e n. 117 del 2002).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte