Ordinanza n. 166/1981
Altra decisione · depositata il 30/07/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 877/1973
usata come parametro
citata
- art. 3legge 877/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18
dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio), promossi con ordinanze emesse dai Pretori di Pistoia il 26
novembre 1980, di Monza il 17 dicembre 1980 (n. 2 ordinanze), di
Varallo il 18 dicembre 1980, di Pescia il 24 novembre 1980, di
Castiglione del Lago il 10 ottobre 1980 (n. 2 ordinanze), dalla Corte
di cassazione il 1 ottobre ed il 26 novembre 1980 e dal Pretore di
Chiavenna l'11 novembre 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 130, 135,
136, 182, 191, 192, 193, 237, 238 e 312 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 27
maggio 1981.
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Pistoia, il Pretore di Monza, il Pretore
di Varallo, il Pretore di Pescia, il Pretore di Castiglione del Lago,
la terza sezione penale della Corte di cassazione, il Pretore di
Chiavenna, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato - nei
medesimi termini - questione di legittimità costituzionale della legge
18 dicembre 1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio"), in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 della Costituzione;
e che nei predetti giudizi nessuna delle parti si è costituita
dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato che nei vari procedimenti penali, nel corso dei quali
è stata messa in dubbio la legittimità costituzionale della legge 18
dicembre 1973, n. 877, si tratta anzitutto di applicare l'art. 1, primo
comma, della legge stessa, per stabilire se le controversie in esame
vadano o meno assoggettate all'apposita disciplina del lavoro a
domicilio sicché la proposta questione si appalesa con certezza
rilevante - alla data di emissione delle varie ordinanze di rinvio -
limitatamente a questa sola parte dell'atto legislativo impugnato; che,
d'altro canto, il vizio denunciato sarebbe precisamente imputabile alla
discordanza del testo dell'art. 1, già approvato dalla Camera dei
deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato
dal Presidente della Repubblica;
considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata
in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata
"Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18
dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla
data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n.
877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore
a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio
domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito
per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o
accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche
se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella
parte finale della definizione del lavoro a domicilio ma con effetto
per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva
"e") e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai
giudici a quibus, affinché accertino se la sollevata questione sia
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla terza sezione penale della
Corte di cassazione ed ai Pretori di Pistoia, di Monza, di Varallo, di
Pescia, di Castiglione del Lago, di Chiavenna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte