Ordinanza n. 166/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/06/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 339, primo
comma, del codice penale (Minaccia anonima - Circostanze aggravanti),
promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1976 dal Pretore di Assisi
nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 22 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n.66 del 1977;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale contro ignoti per
il reato di minaccia (art. 612 cod. pen.) commesso per mezzo del
telefono in danno di Giacometti Laura, il Pretore di Assisi, con
ordinanza dell'11 novembre 1977 (in G.U. n. 66 del 9 marzo 1977),
sollevava in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 339, primo comma, cod. penale, richiamato dal
cpv. del cit. art. 612;
che, secondo il Pretore, detta norma, non estendendo le circostanze
aggravanti da essa previste al fatto commesso per mezzo del telefono,
determinava un'irrazionale disparità di trattamento rispetto ai casi
in cui l'azione delittuosa era posta in essere con un atto scritto e
pertanto sembrava in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiede
dichiararsi l'inammissibilità della questione o, nel merito,
l'infondatezza.
Considerato che, a parte ogni rilievo sulla pretesa del giudice a
quo secondo cui la Corte dovrebbe estendere con la sua pronuncia una
circostanza aggravante ad un caso non previsto dalla legge, è
preliminare il rilievo che la questione è manifestamente inammissibile
per irrilevanza;
che infatti, essendo ignoti gli autori del reato, il giudice deve
pronunciare sentenza di non doversi procedere per tale causa, poiché
in questo caso il termine di cui all'art. 124, primo comma, cod. penale
decorre dal momento in cui l'offeso acquista piena conoscenza della
persona che lo ha commesso;
che, nell'ipotesi in esame il termine predetto non è decorso,
sicché non ricorre l'alternativa da cui l'ordinanza di rimessione ha
ritenuto di poter dedurre la rilevanza della questione;
che, pertanto, come si è già detto, la questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 339, primo comma, cod. penale, sollevata dal
Pretore di Assisi con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art.
3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte