Ordinanza n. 166/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 252/1981
- art. 2legge 252/1981
usata come parametro
citata
- art. 3Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 3legge 252/1981
- art. 32legge 252/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, e 2, primo comma, del d.-l. 29 maggio 1981, n. 252
("Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale"),
promossi con n. 2 ordinanze emesse il 26 settembre 1981 dal Pretore
di Ceglie Messapico, iscritte ai nn. 723 e 724 del registro ordinanze
1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338
dell'anno 1981;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con due identiche ordinanze emesse in data 26
settembre 1981, il Pretore di Ceglie Messapico, adito in sede di
tutela cautelare d'urgenza, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2, comma primo e
terzo, del d.-l. 29 maggio 1981, n. 252 ("Prestazioni di cura erogate
dal Servizio sanitario nazionale");
che la prima delle disposizioni impugnate viene censurata nella
parte in cui, subordinando l'accesso dei cittadini agli ambulatori o
strutture convenzionate ad autorizzazione preventiva delle U.S.L. da
rilasciare sulla base della reale disponibilità delle strutture
pubbliche, contrasterebbe con gli artt. 3, 32, 33 Cost., ponendo in
essere una disparità di trattamento tra l'accesso ai presidi
pubblici e quello ai presidi privati, limitando il diritto
all'esercizio della libera professione e violando il limite imposto
dal rispetto della persona umana in relazione alla scelta fiduciaria
compiuta dall'assistito;
che la seconda delle disposizioni impugnate viene censurata
nella parte in cui, prevedendo l'obbligo di partecipare alle spese
relative alle prestazioni di laboratorio di analisi soltanto per gli
assistiti avviati alla struttura sanitaria convenzionata, creerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli
assistiti avviati alla struttura pubblica;
che i giudizi cautelari, promossi dal titolare di un laboratorio
di analisi convenzionato, attengono alla scelta della struttura
sanitaria, pubblica o privata, che l'amministrazione deve operare
nell'avviare l'utente al servizio;
che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta chiedendo
che le questioni venissero dichiarate irrilevanti o comunque
infondate;
Considerato che le ordinanze di rinvio sollevano identica
questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;
che le disposizioni impugnate sono contenute in un decreto-legge
non convertito, ed hanno quindi perduto efficacia "sin dall'inizio",
come espressamente prevede l'art. 77, comma terzo Cost.;
che, pertanto, entrambe le questioni, avendo ad oggetto norme
che debbono considerarsi come mai esistite nell'ordinamento, vanno
dichiarate manifestamente inammissibili, secondo il costante
orientamento di questa Corte (vedi fra le altre sent. n. 307 del 1983
e ordd. nn. 349, 350, 360, 361, 362, 363 del 1983);
Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità cotituzionale degli artt. 1, comma secondo,
e 2, comma primo e terzo, del d.-l. 29 maggio 1981, n. 252,
("Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale"),
sollevate in riferimento agli artt. 3, 32, e 33 Cost., dal Pretore di
Ceglie Messapico con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte