Ordinanza n. 166/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 15 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di
Loiacono Salvatore, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Salvatore
Loiacono, imputato di insubordinazione con minaccia ed ingiuria
pluriaggravata, il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di La Spezia, con ordinanza del 15 novembre 1990,
ha sollevato d'ufficio - in riferimento agli artt. 112 e 3 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art.
423, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale "nella parte
in cui non prevede un meccanismo processuale idoneo a suscitare
l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o
comunque a provocarne l'attivazione" in ordine ad un fatto nuovo
emerso nell'udienza preliminare e per il quale si debba procedere
d'ufficio;
che - secondo quanto esprime l'ordinanza di rinvio - nel corso
dell'udienza preliminare sono emersi, a carico dell'imputato, fatti
nuovi relativi ad ipotesi di reato di concorso in abbandono di posto
aggravato e di disobbedienza aggravata non enunciati nella richiesta
di rinvio a giudizio e per i quali è prevista la procedibilità
d'ufficio;
che le ipotesi di reato non contestate all'imputato non
risultano connesse, a norma dell'art. 12, primo comma, lett. b), del
codice di procedura penale, con il reato per cui è stato chiesto il
rinvio a giudizio ed il pubblico ministero non "ha fatto alcuna
richiesta a norma dell'art. 423, secondo comma, del codice di
procedura penale o alcuna contestazione a norma del comma primo del
medesimo articolo";
che, ad avviso del giudice remittente, risulterebbe perciò
impossibile contestare all'imputato (e al concorrente) i fatti nuovi
emersi nel corso dell'udienza preliminare e non sarebbe neppure
utilizzabile la norma di cui all'art. 331 del codice di procedura
penale "atteso che non verrebbe sottoposto all'esame del pubblico
ministero nulla di più di quanto già da esso conosciuto attraverso
la comunicazione di reato in ordine alla quale, peraltro, il pubblico
ministero ha già effettuato le proprie valutazioni definitive con la
richiesta di rinvio a giudizio";
che - secondo il giudice a quo - da questi presupposti
deriverebbe la possibilità, per il pubblico ministero, di operare
una sorta di archiviazione extra ordinem, sottratta al controllo del
giudice, in contrasto con il principio costituzionale di
obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della
Costituzione;
che inoltre, sempre ad avviso del giudice remittente, analoghe
fattispecie sarebbero oggetto di una disciplina ingiustificatamente
differenziata, in violazione dell'art. 3 della Costituzione: e ciò
in quanto la norma impugnata impedirebbe il controllo del giudice su
di una inattività del pubblico ministero in ordine ai fatti nuovi
emersi a carico dell'imputato nel corso dell'udienza, mentre l'art.
409 del codice di procedura penale contempla l'ipotesi del mancato
accoglimento da parte del giudice della richiesta di archiviazione
del pubblico ministero e consente al giudice di emanare una ordinanza
che vincola il pubblico ministero a formulare l'imputazione;
che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata;
Considerato che l'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di
procedura penale detta la disciplina delle "nuove contestazioni" nel
corso dell'udienza preliminare, stabilendo che "se risulta a carico
dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio
a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne
autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e
vi è il consenso dell'imputato;
che tale disposizione - come già affermato da questa Corte con
l'ordinanza n. 11 del 1991 - non viola il principio di
obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della
Costituzione, poiché il pubblico ministero - quando nel corso
dell'udienza preliminare risulti a carico dell'imputato un fatto
nuovo che configuri un reato perseguibile d'ufficio - è obbligato ad
esercitare tale azione e ad iscrivere la nuova notizia di reato nel
registro di cui all'art. 335 del codice di rito, potendo solo
scegliere se esercitare per tale fatto un'azione separata o
procedere, con il consenso dell'imputato, alla nuova contestazione
nell'ambito del processo già in corso, con conseguente trattazione
unitaria delle due imputazioni;
che, non essendo violato, nella fattispecie condotta all'esame
di questa Corte, l'art. 112 della Costituzione, risulta priva di
fondamento anche l'ulteriore censura di illegittimità costituzionale
formulata dal giudice a quo sul presupposto di una ingiustificata
diversità - sotto il profilo del controllo giurisdizionale
sull'obbligatorio esercizio dell'azione penale - tra la disciplina
dell'archiviazione dettata dall'art. 409 del codice di procedura
penale e la disciplina delle "nuove contestazioni" in udienza
contenuta nella norma impugnata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura
penale, in relazione agli artt. 112 e 3 della Costituzione, sollevata
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare
di La Spezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte