Ordinanza n. 166/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/05/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 16legge 689/1981
citata
- art. 26Codice penale
- art. 7legge 689/1981
- art. 16d.lgs. 213/1998
- art. 52d.lgs. 213/1998
- art. 1legge 433/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
della Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85 (disposizioni per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie), promossi
con le ordinanze emesse il 4 giugno 1999 dalla Corte di cassazione,
sul ricorso proposto da Stefani Onesto ed altri contro la Regione
Toscana, e il 15 febbraio 1999 dal pretore di Firenze, sui ricorsi
proposti da Barducci Silvia ed altri contro la Regione Toscana,
iscritte, rispettivamente, al n. 699 del registro ordinanze 1999 e al
n. 470 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie speciale, dell'anno 1999,
e n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana;
Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2001 il giudice relatore
Massimo Vari;
Udito l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 giugno
1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 della Costituzione
e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della
legge della Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85 (disposizioni per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie), secondo il
quale "nel caso in cui la norma che prevede la sanzione non indichi
il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari alla terza
parte del massimo edittale stabilito per la violazione";
che il rimettente osserva che, alla luce di quanto ritenuto
anche da questa Corte (sentenza n. 152 del 1995), l'art. 16 della
legge n. 689 del 1981 ha valore di norma di principio, suscettibile
di vincolare il legislatore regionale, nella parte in cui statuisce
che le sanzioni amministrative possono essere estinte mediante il
pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della
sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole,
al doppio del minimo della sanzione edittale, ricavato, se la
disposizione sanzionatoria non lo indica espressamente, dal "minimo
desumibile in via generale dalla disciplina relativa al tipo di
sanzione applicata";
che, ad avviso del giudice a quo da ciò discende che, pur in
assenza di un minimo specificamente sanzionato, la Regione non può
sottrarre, a chi sia interessato al pagamento in misura ridotta, la
possibilità di ottemperare al proprio obbligo scegliendo la "misura
più favorevole" tra quelle indicate dal predetto art. 16 della legge
n. 689 del 1981;
che, alla luce di quanto detto, il rimettente ritiene non
manifestamente infondata la sollevata questione, anche in ragione
della "somiglianza di contenuto" tra la disposizione denunciata e
l'art. 6 della legge della Regione Abruzzo n. 47 del 1984, sul quale
la Corte costituzionale si è pronunziata con la menzionata sentenza
n. 152 del 1995;
che si è costituita in giudizio la Regione Toscana,
concludendo per l'improcedibilità, inammissibilità e infondatezza
della questione;
che la disposizione dell'art. 7 della legge della Regione
Toscana n. 85 del 1993 è stata denunciata anche dal pretore di
Firenze, con ordinanza del 15 febbraio del 1999 (pervenuta alla Corte
il 30 giugno 2000);
che il rimettente nel richiamare il consolidato orientamento
della Cassazione, secondo il quale il minimo della sanzione edittale
cui fa riferimento l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, al fine di
consentire il pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria per
la commissione di illeciti amministrativi, ove non sia previsto nella
disposizione sanzionatoria speciale, va individuato in quello fissato
in via generale dall'art. 10 della legge n. 689 del 1981 o
dall'art. 26 del codice penale, a seconda che si tratti,
rispettivamente, di sanzioni originariamente amministrative o di
sanzioni amministrative per reati depenalizzati ritiene che la
disposizione denunciata, secondo quanto è dato evincere anche dalle
sentenze della Corte costituzionale n. 152 del 1995 e n. 187 del
1996, si ponga in contrasto con il già citato art. 16 della legge
n. 689 del 1981 e, conseguentemente, con l'art. 117 della
Costituzione;
che pure in questo giudizio si è costituita la Regione
Toscana, concludendo per l'infondatezza della questione;
che, in prossimità dell'udienza, la Regione stessa ha
depositato, in entrambi i giudizi, memorie difensive dello stesso
tenore, nelle quali, richiamando la più recente giurisprudenza della
Cassazione, osserva che il rimettente non ha tenuto conto della
modifica legislativa dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981,
operata dall'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
allo scopo di impedire che per effetto della interpretazione
giurisprudenziale, secondo la quale, in mancanza di un minimo
edittale, quest'ultimo deve ritenersi quello di lire 4.000 la
sanzione perda ogni efficacia dissuasiva.
Considerato che le ordinanze sollevano analoghe questioni di
costituzionalità, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per
essere decisi con un'unica pronuncia;
che l'art. 16 della legge n. 689 del 1981 è stato modificato
dall'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
(Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento
nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre
1997, n. 433), il quale ha ammesso il pagamento in misura ridotta
"pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la
violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo";
che i rimettenti, tralasciando di formulare qualsiasi
valutazione in merito all'influenza che potrebbe avere, sulla
definizione del giudizio principale, l'accennata modifica
legislativa, non hanno assolto all'obbligo di dare congrua ed
esauriente motivazione, sulla base del complessivo quadro normativo
vigente in materia, in ordine alla rilevanza della prospettata
questione;
che tale carente ponderazione, non colmabile attraverso un
riscontro interpretativo da parte di questa Corte, costituisce motivo
di manifesta inammissibilità della questione (ordinanza n. 452 del
2000).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione
Toscana 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie), sollevata, con riferimento
all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dalla Corte
di cassazione e dal pretore di Firenze, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte