Ordinanza n. 166/2002
Altra decisione · depositata il 07/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 12d.lgs. 114/1998
- art. 4legge 59/1997
- art. 3legge 59/1997
- art. 3Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3
della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62
(Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle
città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita), promosso
con ordinanza emessa l'11 aprile 2001 dal Tribunale amministrativo
regionale del Veneto, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 2001
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione del Comune di Cittadella, del
Consorzio operatori "Grand'Affi shopping center" ed altra e Holding
dei giochi S.r.l. e del Comune di Affi ed altri, nonché l'atto di
intervento della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso di più giudizi riuniti proposti dal
Comune di Cittadella nei confronti della Provincia di Padova, dal
Consorzio operatori "Grand'Affi shopping center" e da numerosi
operatori commerciali, nonché dai Comuni di Affi, Castelnuovo del
Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese nei
confronti della Provincia di Verona, e dal Comune di Soave nei
confronti della medesima provincia - avverso i provvedimenti delle
Province di Padova e di Verona di diniego delle istanze con le quali
i Comuni di Cittadella e di Soave chiedevano il riconoscimento quale
"città d'arte" ai fini della deroga agli orari di vendita al
dettaglio, e delle istanze presentate dagli altri comuni per
ottenere, ai medesimi fini, il riconoscimento di comuni a prevalente
economia turistica - il Tribunale amministrativo regionale del
Veneto, con ordinanza in data 11 aprile 2001, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale
del Veneto 28 dicembre 1999, n. 62 (Individuazione dei comuni a
prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle
deroghe agli orari di vendita);
che l'art. 2 della citata legge regionale detta i criteri per
la individuazione, da parte delle province, alle quali il precedente
art. 1 delega le relative funzioni, dei comuni a prevalente economia
turistica ai fini delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali
previste dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e che,
analogamente, l'art. 3 stabilisce i requisiti in base ai quali devono
essere individuate, ai medesimi fini e sempre da parte delle
province, le città d'arte;
che, ad avviso del remittente, le disposizioni censurate
contrasterebbero, in primo luogo, con l'art. 117 della Costituzione,
giacché la materia del commercio non rientrerebbe fra quelle per le
quali le regioni a statuto ordinario hanno potestà legislativa
concorrente e il d.lgs. n. 114 del 1998, all'art. 12, avrebbe
affidato alle regioni solo il compito amministrativo di individuare i
comuni e i periodi dell'anno ai fini della deroga all'obbligo di
chiusura, non anche l'esercizio di una potestà legislativa;
che, prosegue il remittente, quand'anche si volesse
riconoscere alle regioni una potestà legislativa in materia, la
stessa sarebbe stata esercitata, in concreto, in modo irragionevole e
privo di coerenza interna e comunque in contrasto con il principio di
buon andamento della pubblica amministrazione, dal momento che
l'art. 2 attribuisce il carattere di pre-requisiti, preclusivi cioè
della valutazione della sussistenza degli altri requisiti previsti
dalla medesima disposizione, ad elementi, quali il numero dei
posti-letto in strutture alberghiere ed extraalberghiere e quello
della ubicazione in territorio montano, litoraneo, lacuale o termale,
che non sarebbero razionali, coerenti con la finalità perseguita e
che irragionevolmente precluderebbero la possibilità del
riconoscimento del carattere di comune ad economia prevalentemente
turistica a comuni ubicati in pianura;
che, analogamente, l'art. 3 irragionevolmente attribuirebbe
rilievo preclusivo della valutazione della sussistenza delle altre
condizioni ivi previste, ad un requisito, quello del numero dei
posti-letto esistenti in strutture alberghiere ed extra-alberghiere,
ininfluente ai fini del riconoscimento della qualità di città
d'arte;
che inoltre, osserva il giudice a quo, entrambe le
disposizioni irragionevolmente disconoscerebbero la possibilità che
il requisito dei posti-letto possa sussistere con riferimento ad un
ambito più ampio del territorio di un solo comune, omettendo di
considerare la realtà dei comprensori turistici;
che, infine, ad avviso del remittente, sarebbe leso il
principio dell'affidamento, dal momento che l'applicazione delle
disposizioni censurate, in un contesto normativo nazionale volto a
favorire la liberalizzazione delle attività di commercio, avrebbe
portato a negare ai comuni ricorrenti una qualità loro riconosciuta
da tempo sulla base della previgente normativa;
che si sono costituiti nel presente giudizio il Comune di
Cittadella, il Consorzio operatori "Grand'Affi shopping center" e due
degli operatori commerciali ricorrenti nel giudizio principale, i
quali, sulla base di argomentazioni largamente coincidenti con quelle
del remittente, chiedono che la questione sia accolta;
che anche i Comuni di Affi, Castelnuovo del Garda, Cavaion
Veronese, Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese si sono costituiti
nel presente giudizio, con una memoria nella quale, oltre a ricordare
che la qualità di comuni ad economia turistica era stata loro
riconosciuta fin dal 1983 e che sulla loro istanza si era avuto il
parere favorevole dell'associazione dei consumatori turismo e della
locale Azienda di promozione turistica, svolgono argomentazioni
adesive a quelle contenute nella ordinanza di rimessione e chiedono
l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge della Regione Veneto n. 62 del 1999;
che è intervenuta la Regione Veneto, la quale, contestando
la premessa dalla quale muove il remittente, che cioè le regioni a
statuto ordinario siano prive di potestà legislativa in materia, sia
pure di attuazione, chiede che le questioni vengano dichiarate
inammissibili o infondate.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 2 e 3 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62
(Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle
città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita), è
prospettata dal giudice remittente anzitutto in relazione
all'asserita insussistenza di potestà legislativa regionale, sia
pure di attuazione, nella materia del commercio, invocando come
parametro l'art. 117 della Costituzione;
che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di
remissione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito
l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;
che pertanto, in via del tutto preliminare, essendo stata
modificata una delle disposizioni costituzionali invocate come
parametro di giudizio, si impone la restituzione degli atti al
giudice remittente affinché proceda ad un nuovo esame della
questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo
(cfr. ordinanze n. 80, n. 76, n. 73, n. 72, n. 60, n. 26, n. 14,
n. 13 e n. 9 del 2002).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte