Ordinanza n. 167/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 5legge 313/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121 del
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge
5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali),
promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1979 dal pretore di
Domodossola, nel procedimento penale a carico di Guerra Daniele,
iscritta al n. 932 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 20 febbraio 1980;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Considerato che l'ordinanza indicata in epigrafe propone le
medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo
comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel
testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella
parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di
arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta
quintali il peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3 Cost.,
già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del
1980;
che tali questioni, fondate sui medesimi argomenti già esaminati e
disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate;
che nuova è invece l'ulteriore questione secondo cui l'art. 121
citato, nell'ipotesi di commissione colposa, si limiterebbe a punire il
conducente del veicolo, e non anche terze persone come il caricatore
dello stesso, concretando così una ingiustificata diversità di
trattamento penale di condotte di uguale natura e gravità; in
violazione del principio d'uguaglianza in danno dei conducenti, unici
ad essere incriminati;
che l'assunto del giudice a quo poggia su un equivoco
interpretativo, posto che la partecipazione colposa a reati
contravvenzionali assume rilevanza penale non diversamente dalla
partecipazione dolosa, in forza dei principi legali generali sul
concorso di persone, come del resto è ritenuto dalla comune opinione
dottrinale e giurisprudenziale;
che pertanto anche tale questione, sollevata su premesse
ermeneutiche fallaci, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda
di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un
veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo
consentito, in relazione all'art. 3 Cost. sollevate dal pretore di
Domodossola con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte