Ordinanza n. 167/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/06/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 48-terlegge 1/1977
- art. 4legge 1/1977
- art. 48Ordinamento penitenziario
- art. 47Ordinamento penitenziario
usata come parametro
citata
- art. 285Codice penale
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 48, terzo comma, e 47, secondo comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354 e successive modificazioni (condizioni ostative alla
concessione della semilibertà), promosso oon ordinanza emessa il 26
marzo 1981 dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di
Perugia sull'istanza proposta da Marzorati Mauro, iscritta al n. 535
del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 325 del 1981;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che la sezione di sorveglianza della Corte d'appello di
Perugia, provvedendo in ordine all'istanza di concessione della
semilibertà avanzata dal detenuto Marzorati Mauro, condannato per il
reato di strage commessa per attentare alla sicurezza dello Stato (art.
285 cod. pen.), con ordinanza del 26 marzo 1981 (in G.U. n. 325 del 25
novembre 1981) sollevava questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 48 terzo comma e 47 secondo comma
(modificato dall'art. 4 l. 12 gennaio 1977 n. 1) l. 26 luglio 1975 n.
354, in riferimento agli artt. 1, 2, 3 Cost.;
che secondo l'ordinanza di rimessione le norme denunziate, ponendo
come ostativi alla concessione della semilibertà soltanto alcuni reati
contro il patrimonio e non anche i delitti contro l'incolumità
pubblica (come la strage), danno luogo al vizio di eccesso di potere
legislativo per irrazionalità della disciplina posta in essere;
che non vi sono parti costituite.
Considerato che la detta ordinanza tende alla introduzione
nell'ordinamento giuridico, attraverso la pronuncia di questa Corte, di
una norma che preveda una nuova causa ostativa alla concessione della
semilibertà;
che non compete a questa Corte emettere sentenze additive che
rendano deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione
della pena;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale sollevata
dal giudice a quo deve considerarsi manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 48 terzo comma e 47 secondo comma
(modificato dall'art. 4 l. 12 gennaio 1977 n. 1) l. 26 luglio 1975 n.
354, sollevata dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di
Perugia con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 1, 2, 3
Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte