Ordinanza n. 167/1990
Altra decisione · depositata il 04/04/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 544/1988
usata come parametro
citata
- art. 14legge 663/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,
della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei
trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), promosso con
ordinanza emessa il 16 marzo 1989 dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Sardegna, sul ricorso proposto da Boi
Giovanni, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Boi Giovanni, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avv. Tommaso Palermo per Boi Giovanni e l'Avvocato dello
Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,
appuntato del Corpo delle Guardie di Finanza in congedo dal 4
settembre 1953, aveva impugnato tutti i provvedimenti di liquidazione
della pensione emessi nei suoi confronti (richiedendo la
riliquidazione della pensione stessa sulla base del trattamento
economico attribuito al pari grado in servizio, "con aggancio
automatico per ogni sopravvenienza futura"), la Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Sardegna, ha sollevato, con ordinanza
emessa il 16 marzo 1989, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che il giudice a quo osserva come il ricorrente non abbia titolo
alla riliquidazione della pensione sulla base dei trattamenti
economici accordati dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e dalle norme
successive, ma sia esclusivamente destinatario di una serie di
disposizioni a carattere perequativo (cfr. in particolare l'art. 14,
quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché la
legge 17 aprile 1985, n. 141 e, da ultimo, la denunciata legge 29
dicembre 1988, n. 544);
che la censura concerne appunto la legittimità di quest'ultima
normativa asseritamente impeditiva dell'adeguamento dei trattamenti
di quiescenza a quelli di attività, in quanto il legislatore, con
l'art. 5 della legge n. 544 del 1988, avrebbe disatteso le
indicazioni della giurisprudenza costituzionale, prevedendo - per il
solo personale che non aveva beneficiato della precedente
riliquidazione con il riconoscimento dell'anzianità pregressa - un
ulteriore intervento ancora una volta basato sul principio
perequativo;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
eclaratoria d'infondatezza;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la
parte privata insistendo per la declaratoria d'illegittimità
costituzionale.
Considerato che con le leggi 27 dicembre 1989, n. 407 ("legge
finanziaria") e 27 dicembre 1989, n. 409 ("legge di bilancio") sono
stati disposti stanziamenti onde risolvere il problema della
perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in
quello privato (cfr. rispettivamente, tabella A - Ministero del
tesoro e tabella n. 2, elenco n. 6, capitolo n. 6856);
che, quindi, risulta ormai avviato, con l'attenzione e l'urgenza
da tempo auspicati, l'iter legislativo volto ad eliminare le
molteplici sperequazioni in atto, attraverso i necessari e prossimi
provvedimenti legislativi d'attuazione delle leggi citate;
che appare quindi opportuno che il giudice a quo esamini
nuovamente la prospettata questione alla stregua dell'indicato quadro
di riferimento normativo, che vincola il legislatore ad un impegno
finanziario sensibilmente crescente nell'arco del prossimo triennio;
che va perciò disposta la restituzione degli atti alla Corte
dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti relativi all'ordinanza in
epigrafe alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte