Ordinanza n. 167/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 44Costituzione
- art. 1legge 10/1977
- art. 7legge 10/1977
- art. 8legge 47/1985
- art. 25legge 47/1985
- art. 9legge 10/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo
comma, e 3 della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93
(Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), promosso con
ordinanza emessa il 27 maggio 1993 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia su ricorso proposto da Cantù Ercole e
altri contro il Comune di Vimercate e altri, iscritta al n. 428 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Ercole Cantù e
altri per ottenere l'annullamento di una concessione edilizia
rilasciata dal Comune di Vimercate all'associazione "Centro ippico La
Corte" per la costruzione di box per cavalli, il Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 117 e
128 della Costituzione, nei confronti degli artt. 2, primo comma, e 3
della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in
materia di edificazione nelle zone agricole), nella parte in cui la
realizzazione di opere non destinate alla residenza è subordinata al
possesso di particolari requisiti soggettivi (qualità di
imprenditore agricolo o di figure assimilate) e all'accertamento di
un collegamento funzionale delle opere stesse con l'attività di
agricoltura;
che, secondo il giudice a quo, la rilevanza della questione è
dimostrata dal rilievo che egli dovrebbe annullare il rilascio della
concessione in esame, a meno che questa Corte non dichiari
l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contestate;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
osserva che le disposizioni impugnate, essendo dirette a
regolamentare la concreta utilizzazione delle opere (jus utendi),
quale emerge, non già dalle caratteristiche strutturali delle opere,
ma da fattori irrilevanti sotto il profilo urbanistico, oltre a
esorbitare dalla materia "urbanistica", attribuita alla competenza
legislativa regionale, violano, per un verso, l'art. 3 e, per un
altro, l'art. 117 della Costituzione, per il fatto che, mentre
discriminano irragionevolmente la posizione di chi svolge l'attività
agricola in modo professionale o principale rispetto a quella di chi
non l'esercita, ledono i principi desumibili dalle norme statali (in
particolare: l'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e gli artt.
7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), alla luce della
giurisprudenza costituzionale che afferma l'irrilevanza, a fini
urbanistici, delle concrete modalità di utilizzazione dell'immobile;
che, sempre secondo il giudice a quo, le disposizioni impugnate,
predeterminando rigidamente gli strumenti urbanistici e vietando ai
comuni di consentire interventi non contemplati dalla legge
regionale, violano altresì gli artt. 5 e 128 della Costituzione;
che è intervenuta in giudizio la Regione Lombardia per chiedere
che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;
che, secondo la Regione, le disposizioni impugnate, introducendo
un'eccezione alla regola generale di divieto dell'utilizzazione
edilizia dei territori agricoli ad esclusivo beneficio di una
limitata tipologia di opere, previa richiesta di una particolare
categoria di soggetti operanti nell'ambito di una realtà
imprenditoriale agricola, contengono una disciplina basata sulla
distinzione oggettiva tra le opere, considerate nelle loro
caratteristiche tipologiche e nel loro rapporto con il territorio,
come si conviene a una disciplina legislativa in materia di
urbanistica;
che, sempre secondo la Regione, gli artt. 3 e 117 della
Costituzione non sembrano affatto violati dalle disposizioni
impugnate, sia perché il riferimento, in queste, ai requisiti
soggettivi rappresenta un necessario strumento di selezione degli
interventi in considerazione della ratio della legge, diretta a
salvaguardare lo spazio da destinarsi all'agricoltura di fronte alla
crescente presenza di strutture edilizie residenziali, sia perché il
diverso trattamento, nell'ambito dello stesso tipo di zona, tra chi
è imprenditore agricolo e chi non lo è trova riscontro in numerose
leggi statali e, in particolare, nell'art. 9 della legge n. 10 del
1977;
che, infine, ad avviso della Regione, le pretese violazioni
degli artt. 5 e 128 della Costituzione, oltreché manifestamente
infondate, poiché è evidente che le leggi urbanistiche hanno
proprio l'effetto di non consentire ai comuni gli interventi non
contemplati dalle leggi stesse, sono inammissibili per assoluto
difetto di motivazione, come pure inammissibili appaiono, in
subordine, tutte le censure, essendo dirette a un indebito sindacato
sulle scelte discrezionali del legislatore regionale;
che, in prossimità della camera di consiglio, la Regione
Lombardia ha depositato un'ulteriore memoria, nella quale si
ribadiscono gli argomenti a favore della richiesta di
inammissibilità o di infondatezza delle questioni sollevate;
Considerato che gli artt. 2, primo comma, e 3 della legge della
Regione Lombardia n. 93 del 1980, oggetto di contestazione da parte
del giudice a quo, sono frutto di un'insidacabile scelta del
legislatore regionale, diretta a limitare l'utilizzazione edilizia
dei territori agricoli e a frenare il processo di erosione dello
spazio destinato alle colture, scelta che ha il proprio fondamento
nell'art. 44 della Costituzione, il quale, "al fine di conseguire il
razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali", facoltizza il legislatore, anche regionale, a predisporre
aiuti e sostegni all'impresa agricola e alla proprietà coltivatrice;
che, rispetto a tale ratio legislativa, non può essere affatto
considerata un'irragionevole discriminazione, lesiva dell'art. 3
della Costituzione, la subordinazione del rilascio della concessione
edilizia sia al possesso della qualità di imprenditore agricolo o di
altra figura assimilata, sia all'accertamento di un collegamento
funzionale dell'opera con l'attività agricola, essendo elementi
volti a denotare la destinazione effettiva delle opere alla
conduzione del fondo o, in genere, alla attività di agricoltura;
che, inoltre, del pari manifestamente infondata risulta la
pretesa violazione dell'art. 117 della Costituzione sotto il profilo
della lesione dei principi fondamentali desumibili dalle leggi
statali in materia urbanistica, poiché, come questa Corte ha già
avuto modo di affermare (v. ordinanze nn. 714 e 709 del 1988), mentre
rientra nei poteri del legislatore in tema di disciplina urbanistica
sottoporre a un trattamento differenziato tanto le zone agricole
rispetto ad altre zone, quanto, all'interno della stessa zona, la
posizione degli imprenditori agricoli o di altre figure assimilate
rispetto a quella di soggetti diversi, nello stesso tempo l'indicata
differenziazione è saldamente stabilita in disposizioni di legge
statale, segnatamente nell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
recante "Norme per la edificabilità dei suoli" (a nulla rilevando,
invece, gli altri articoli di legge citati dal giudice a quo);
che, infine, la previsione in una legge regionale dei requisiti,
soggettivi e oggettivi, per il rilascio di una concessione edilizia
in zona agricola non può essere minimamente considerata lesiva dei
principi volti a garantire l'autonomia comunale, ai sensi degli artt.
5 e 128 della Costituzione;
che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal giudice a quo devono esser dichiarate manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3 della legge della
Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di
edificabilità nelle zone agricole), sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 5, 117 e 128 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte