Ordinanza n. 167/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/06/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 724/1994
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 25,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo
1996 dal pretore di Asti nel procedimento civile vertente tra Ezio
Fassio e il comune di Asti iscritta al n. 512 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il pretore di Asti, in funzione di giudice del lavoro,
nel giudizio instaurato da Ezio Fassio, impiegato del comune di detta
città, nei confronti dell'ente locale, al fine di ottenere
l'accertamento del diritto a fruire del congedo straordinario per
cure climatiche, in quanto invalido civile, con riduzione della
capacità lavorativa del 70%, con ordinanza del 9 marzo 1996 solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 25,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui ha abrogato
tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere collocati
in congedo straordinario per attendere alle cure termali,
elioterapiche, climatiche e psammoteriche, ad eccezione dell'art. 37,
secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che accorda tale
diritto ai mutilati ed agli invalidi di guerra o per servizio;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma in esame si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 (recte: 32, primo comma),
della Costituzione, in quanto determinerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento degli invalidi civili rispetto agli
invalidi di guerra o per servizio, perché questi ultimi possono,
invece, fruire del congedo straordinario ex art. 37, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, e
recherebbe, altresì, vulnus al diritto primario della salute, dato
che non consente ai primi di effettuare le cure indispensabili per la
loro sopravvivenza fisica e lavorativa;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel
giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha
eccepito l'inammissibilità e comunque la infondatezza della
questione di legittimità costituzionale.
Considerato che la controversia oggetto del giudizio a quo concerne
una situazione giuridica soggettiva inerente ad un rapporto di
pubblico impiego e rientra, quindi, nella materia riservata alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sicché emerge
ictu oculi il difetto di giurisdizione del pretore adito, difetto
che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, rende
irrilevante la questione sollevata (per tutte, ordinanza n. 348 del
1995; sentenze n. 263 del 1994 e n. 349 del 1993);
che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 25, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo comma,
della Costituzione, dal pretore di Asti, in funzione di giudice del
lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 2 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte