Ordinanza n. 168/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 116r.d. 1736/1933
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d.
21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario e
sull'assegno circolare), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre
1972 dal pretore di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di
Colombo Mario, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 23
gennaio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 dicembre 1972 dal pretore
di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Colombo Mario, è
stata sollevata, in riferimento ai principi generalmente accolti in
materia di delegazione legislativa e consacrati nel vigente ordinamento
nell'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni
sull'assegno bancario e sull'assegno circolare);
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza 22 novembre 1973, n. 164, e
manifestamente infondata con ordinanza 6 marzo 1974, n. 70, in
riferimento alla stessa disposizione della Costituzione e che non
vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle
precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
(disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare),
sollevata - in riferimento ai principi generalmente accolti in materia
di delegazione legislativa e consacrati, nel vigente ordinamento,
nell'art. 76 della Costituzione - con l'ordinanza di cui in epigrafe e
già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 22 novembre 1973
e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 70 del 6 marzo 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte