Ordinanza n. 168/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 290
del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 14, 17 e 18
dicembre 1973 dalla Corte d'assise di Pisa rispettivamente nei
procedimenti penali a carico di Sofri Adriano ed altro, di Menzione
Ezio e di Fratoianni Aldo, iscritte ai nn. 71, 72 e 73 del registro
ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 82 del 27 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con ordinanze del 14,17 e 18 dicembre 1973 la Corte
d'assise di Pisa ha sollevato, con identità di motivi, in riferimento
agli artt. 21, comma primo, 25, comma secondo, e 3, comma primo, della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 290
del codice penale, nella parte in cui prevede il delitto di vilipendio
alle Forze Armate;
che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti onde essere
decisi con unico provvedimento;
che non vi è stata costituzione di parte né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che le questioni sono state già dichiarate non fondate
da questa Corte con la sentenza n. 20 del 30 gennaio 1974, e
manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 21 e 3 della
Costituzione, con l'ordinanza n. 180 del 1974;
che non sono stati addotti motivi nuovi né sussistono ragioni per
discostarsi dalla precedente decisione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 290 del codice penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, e 3, primo
comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Pisa con le
ordinanze in epigrafe e già dichiarate non fondate con sentenza n. 20
del 30 gennaio 1974 e manifestamente infondate con ordinanza n. 180 del
1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte