Ordinanza n. 168/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 5legge 313/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121
del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli
industriali), promossi con le ordinanze emesse dai pretori di Piacenza,
il 12 febbraio (n. 8 ordinanze), il 29 marzo e l'11 aprile 1979; Cento,
il 17 gennaio 1979; Finale Ligure, il 5 aprile 1979; Grumello del
Monte, il 10 aprile 1979 (n. 2 ordinanze); Trento, l'11 maggio 1979;
Arezzo, il 28 maggio 1979; Grumello del Monte, il 14 aprile 1979;
Empoli, il 26 giugno 1979; Rho, il 10 maggio 1979 (n. 2 ordinanze);
Pisa, il 16 luglio 1979; Monfalcone, il 7 giugno 1979 (n. 3
ordinanze); Feltre, il 26 luglio 1979; Codogno, il 1 giugno 1979;
Portogruaro, il 26 giugno 1979; dal Tribunale di Arezzo, il 23 aprile
1979; dai pretori di Olbia, l'8 giugno 1979 (n. 3 ordinanze);
Palmanova, il 17 maggio 1979; Grumello del Monte, il 5 giugno 1979 (n.
2 ordinanze); Susa, il 24 novembre 1978; Codigoro, il 4 maggio 1979;
Macerata, il 27 settembre 1979; Ivrea, il 27 settembre 1979;
Monfalcone, il 28 giugno 1979 (n. 3 ordinanze); Grumello del Monte, il
31 luglio (n. 4 ordinanze) e il 6 giugno 1979 (n. 2 ordinanze); Empoli,
il 9 ottobre 1979; Codigoro, il 4 maggio 1979; Camposampiero, il 16
ottobre 1979; Pisa, il 15 ottobre 1979; Catania, il 19 ottobre 1979;
Cascina, il 5 ottobre 1979; Vigevano, il 6 novembre 1979; Codogno, il 6
novembre 1979; Avigliana, il 5 gennaio 1979 e il 5 novembre 1979 (n. 3
ordinanze); Grumello del Monte, il 3 ottobre 1979 (n. 8 ordinanze);
Salò, il 2 febbraio 1979; Roma, il 29 settembre 1979 (n. 2 ordinanze);
Cles, il 23 novembre 1979 (n. 5 ordinanze); Civitavecchia, il 27
novembre 1979; Cammarata, il 18 e l'11 ottobre 1979; Venafro, il 26
novembre 1979; Lercara Friddi, il 5 ottobre 1979; Milano, il 20
novembre 1979; dal Tribunale di Treviso, il 2 novembre 1979; dai
pretori di Lanciano, il 13 novembre 1979 (n. 2 ordinanze); Codroipo, il
12 dicembre 1979; Taranto, il 27 novembre 1979; Gubbio, il 7 dicembre
1979; Grosseto, il 25 giugno 1979; Cremona, il 21 febbraio 1979 e il 7
febbraio 1979 (n. 2 ordinanze); San Severo, il 6 dicembre 1979;
Cammarata, l'8 novembre 1979; Tolmezzo, il 15 gennaio 1980; Bressanone,
il 23 novembre e il 21 dicembre 1979; Gradisca d'Isonzo, il 17 dicembre
1979; Maddaloni, il 24 gennaio 1980 (n. 5 ordinanze); Arona, il 23
gennaio 1980; Catania, il 19 febbraio 1980; dal Tribunale di Treviso,
il 22 febbraio 1980; dal pretore di Empoli, il 29 gennaio 1980; dal
pretore di Cervignano del Friuli, il 26 gennaio 1980 (n. 10
ordinanze); dal Tribunale di Pisa, il 6 febbraio 1980; dal Tribunale di
Sassari, il 25 febbraio 1980; dal pretore di Palma di Montechiaro, il
23 gennaio 1980; dal pretore di Pistoia, il 2 aprile 1980; dal pretore
di Caserta il 20 maggio 1980; dal Tribunale di Napoli, l'11 febbraio
1980; dal pretore di Voltri il 14 dicembre 1979 (n. 31 ordinanze); dal
Tribunale di Potenza, il 19 maggio 1980; dal pretore di Iglesias, il 17
aprile 1980 e dal Tribunale di Potenza, il 14 luglio 1980, iscritte
rispettivamente ai nn. da 546 a 555, 567, da 586 a 589, 618, 646, 659,
668, 669, da 681 a 686, 697, 702, 761, 762, 763, 773, 784, 785, 787,
796, 814, 820, 830, 831, 832, da 853 a 859, 889, 902, 909, 936, 938,
955, da 967 a 971, da 1003 a 1010, 1017, 1026 e 1027 del registro
ordinanze 1979, ed ai numeri da 6 a 10, da 19 a 23, 46, 49, 59, 60, 66,
71, 78, 86, 116, 117, 118, 131, 142, 163, 188, 189, 201, da 211 a 215,
223, 230, 232, 233, 257, da 547 a 556, 581, 589, 590, 603, da 610 a
642, 663, 684 e 705 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 258, 284, 291, 310, 325, 332,
338, 345 e 353 dell'anno 1979 e nn. 8, 15, 22, 36, 43, 50, 57, 64, 71,
78, 85, 92, 98, 112 e 277 dell'anno 1980;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Considerato che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono
le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121,
terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel
testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella
parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di
arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta
quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli articoli 3,
24, 27, primo e terzo comma, 101 e 102 Cost., già dichiarate non
fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980;
che tali questioni, fondate sui medesimi argomenti già esaminati e
disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme
concernenti la disciplina stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio
1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila
e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi
di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione
agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 101 e 102 Cost., sollevate
dai Tribunali di Arezzo, Treviso, Pisa, Sassari, Napoli e Potenza e dai
Pretori di Piacenza, Cento, Finale Ligure, Grumello del Monte, Trento,
Arezzo, Empoli, Rho, Pisa, Monfalcone, Feltre, Codogno, Portogruaro,
Olbia, Palmanova, Susa, Codigoro, Macerata, Ivrea, Camposampiero,
Catania, Vigevano, Avigliana, Salò, Roma, Cles, Civitavecchia,
Cammarata, Venafro, Lercara Friddi, Milano, Treviso, Lanciano,
Codroipo, Taranto, Gubbio, Grosseto, Cremona, San Severo, Tolmezzo,
Bressanone, Gradisca d'Isonzo, Maddaloni, Arona, Cervignano del Friuli,
Palma di Montechiaro, Pistoia, Caserta, Voltri e Iglesias, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte