Ordinanza n. 168/1981
Altra decisione · depositata il 30/07/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
citata
- art. 40legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della circolare prot.
IV/13528/4. 12, diramata il 13 maggio 1980 dalla Regione Toscana e
avente per oggetto la "preparazione piani topografici per il censimento
1981", in relazione alla quale il Presidente del Consiglio dei ministri
ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 6
gennaio 1981, depositato il 20 successivo, ed iscritto al n. 2 del
registro conflitti 1981.
Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi l'avvocato Enzo Cheli per la Regione Toscana e l'avvocato
dello Stato Antonio Bruno.
Ritenuto che la Regione Toscana, con una circolare del 13 maggio
1980, diramata in vista del prossimo censimento generale della
popolazione, ha espresso l'intendimento di: 1) "costituire un gruppo
di lavoro regionale col compito di definire i criteri per la stesura
dei piani topografici di censimento e di dare su questi ultimi un
parere preliminare all'approvazione formale da parte dell'ISTAT"; 2)
"promuovere un Comitato di coordinamento regionale col compito di
istruire il personale di ogni Comune e segnalare le esigenze di
sostegno tecnico"; 3) "indire riunioni di tutti i Comuni nell'ambito di
ciascuna Associazione intercomunale"; 4) "sostenere i Comuni che ne
facciano documentata richiesta con personale tecnico di sostegno"; che
il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 6
gennaio 1981, ha sollevato conflitto di attribuzione avverso tale
circolare, assumendo di averne preso conoscenza appena il 10 novembre
1980; che il ricorrente censura la conseguente invasione della
competenza spettante allo Stato in tema di formazione ed aggiornamento
dell'anagrafe della popolazione, censimento incluso; che infatti, a
norma dell'art. 3 della legge n. 1228 del 1954, il sindaco opererebbe
in questo campo quale "ufficiale del Governo", e che il piano
topografico formato a tal fine dal Comune, in base all'art. 9 della
legge medesima, dovrebbe esser poi sottoposto all'esame ed
all'approvazione dell'Istituto centrale di statistica, cui
comporterebbe, unitamente al Ministero dell'interno, la vigilanza
prevista dall'art. 12 l. cit.; mentre alle Regioni a statuto ordinario
non spetterebbe in materia alcuna competenza;
che nel giudizio si è costituita la Regione Toscana, chiedendo
alla Corte di respingere il ricorso, dal momento che l'Amministrazione
regionale avrebbe inteso non già interferire nelle attribuzioni
riservate allo Stato in tema di anagrafe, ma solo incentivare le
Amministrazioni comunali - come già concordato con l'ISTAT - alla
predisposizione di una "maglia informativa elementare valida per ogni
operazione di conoscenza e di programmazione territoriale"; e ciò,
sulla base delle previsioni dell'art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977,
nonché dell'art. 2 della legge n. 864 del 1980;
ritenuto, altresì, che il Presidente del Consiglio dei ministri -
con istanza incidentale datata 9 maggio 1981 - ha chiesto la
sospensione dell'esecuzione della circolare impugnata: argomentando in
tal senso che la Regione Toscana insisterebbe nel dare attuazione
all'atto stesso, con il conseguente rischio che essa pervenga "a
concludere i suoi interventi" prima che sia stato definito l'attuale
giudizio, il che renderebbe la sentenza della Corte "priva di pratico
risultato per il ricorrente";
che, per contro, la parte resistente ha successivamente depositato
una memoria, contestando la sussistenza delle " gravi ragioni" su cui
dovrebbe fondarsi la richiesta: sia perché farebbero difetto - nella
specie - la "gravità ed irreparabilità del danno", trattandosi di un
atto "sprovvisto di ogni contenuto provvedimentale", inteso a fornire
un mero ausilio ai Comuni interessati e comunque tale da avere in gran
parte esaurito i propri effetti; sia perché non sarebbe riscontrabile
il necessario fumus boni juris, dato che la Regione non rivendicherebbe
"alcun potere di direttiva o vigilanza" in tema di anagrafe, ma si
limiterebbe ad offrire una "collaborazione tecnica", in qualità di
centro principale di utilizzazione dei dati che risulteranno dai
prossimi censimenti e di titolare di proprie attribuzioni di carattere
conoscitivo.
Considerato che le "gravi ragioni" dalle quali dipende la
sospensione dell'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al presente
conflitto, non possono risolversi nell'eventuale ritardo della
decisione di questa Corte, che comunque non determinerebbe - per sé
solo - la cessazione della materia del contendere;
e che, d'altra parte, nessun danno irreparabile può essere
prodotto da una circolare con cui la Regione Toscana si propone - in
particolar modo - di esprimere "un parere preliminare" sui piani
topografici di censimento predisposti dai Comuni, fermi restando
l'esame e l'approvazione dei piani medesimi da parte dell'ISTAT, in
base all'art. 9, terzo comma, della legge n. 1228 del 1954 (ed anzi
"nel rispetto delle direttive" impartite da tale Istituto, come la
Giunta regionale toscana ha precisato nella deliberazione n. 1840 del
16 febbraio 1981, non impugnata dal Presidente del Consiglio dei
ministri).
Visti gli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso indicato
in epigrafe, respinge l'istanza presentata dal Presidente del Consiglio
dei ministri, per la sospensione dell'esecuzione della circolare prot.
IV/13528/4. 12, diramata il 13 maggio 1980 dalla Regione Toscana e
avente per oggetto la "preparazione piani topografici per il censimento
1981".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte