Ordinanza n. 168/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 636/1972
- art. 46d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 46
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione del contenzioso
tributario), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 maggio 1978 dal Pretore di Senigallia sul
ricorso proposto da Sabatini Mario ed altra contro l'Ufficio del
registro di Senigallia, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1978
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 del 6
dicembre 1978;
2) ordinanza emessa il 17 maggio 1979 dal Pretore di Putignano nel
procedimento civile vertente tra la S.p.a. Dema e l'Ufficio del
registro di Bari, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 9 gennaio
1980;
3) ordinanza emessa il 20 marzo 1980 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Udine sui ricorsi riuniti proposti dalla s.a.s.
Belvedere Pineta di A. Villa e C., iscritta al n. 843 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 116 del 28 aprile 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un'esecuzione per la riscossione
dell'imposta di registro iniziata dall'Ufficio del registro di
Senigallia, il Pretore della stessa città, adito per l'opposizione
proposta dagli ingiunti Sabatini Mario e Massi Anna Maria, con
ordinanza del 16 maggio 1978 (in G.U. n. 341 del 6 dicembre 1978; reg.
ord. n. 441 del 1978) sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 46 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636;
che secondo il Pretore dette disposizioni, in quanto tacitamente
escludevano ogni possibilità per il contribuente di ottenere la
sospensione degli atti esecutivi fiscali in sede giudiziaria,
sembravano contrastare con gli artt. 3, 24, 102 e 113 Cost.,
pregiudicando la tutela giurisdizionale del contribuente;
che la stessa questione veniva sollevata, con analoga motivazione,
dal Pretore di Putignano con ordinanza del 17 maggio 1979 (in G.U. n. 8
del 9 gennaio 1980; reg. ord. n. 795 del 1979) emessa nel corso di un
procedimento di riscossione coattiva di imposta di registro iniziato
dall'Ufficio del registro di Bari contro la S.p.A. Dema;
che anche la Commissione tributaria di primo grado di Udine con
ordinanza del 20 marzo 1980 (in G.U. n. 116 del 28 aprile 1982; reg.
ord. n. 843 del 1981), pronunciata nel procedimento su ricorsi della
s.a.s. Belvedere Pineta contro ingiunzioni per imposte sul valore
aggiunto emesse dal competente Ufficio tributario della stessa città,
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 46
cit., ritenendo che la mancata attribuzione, da parte del legislatore
tributario, del potere di sospendere gli atti esecutivi fiscali
contrastasse, oltreché con l'art. 113 Cost., anche con l'art. 23
Cost., non essendo sufficientemente garantita la conformità a legge
dell'atto impositivo di una prestazione patrimoniale;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nei
giudizi chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o, nel merito,
l'infondatezza di tutte le questioni;
che le parti private non si sono costituite.
Considerato che i giudizi relativi alle ordinanze di rimessione,
per la identità o analogia delle varie questioni in esse proposte,
vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;
che le questioni sollevate in riferimento agli artt. 24,102 e 113
Cost. sono manifestamente infondate in quanto sostanzialmente
coincidenti con quelle già decise da questa Corte con sentenza n. 63
del 1982, la quale ne ha dichiarato la non fondatezza nella
considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente
essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della
Costituzione, tutela che può essere discrezionalmente regolata dal
legislatore ordinario;
che le stesse considerazioni valgono evidentemente ad escludere la
fondatezza della questione concernente un preteso irrazionale deteriore
trattamento del contribuente (art. 3 Cost.);
che manifestamente infondata è anche la questione relativa
all'art. 23 Cost., il quale - come bene osserva l'Avvocatura dello
Stato nel suo atto d'intervento - concerne la legislazione sostanziale
in materia di prestazioni patrimoniali autoritativamente imposte e non
riguarda la tutela del contribuente nei procedimenti giurisdizionali.
Visti gli artt. 23 e 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 46 d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 636 sollevate dai Pretori di Senigallia e di Putignano nonché
dalla Commissione tributaria di primo grado di Udine con le ordinanze
indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3,23,24,102,113 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte