Ordinanza n. 168/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.P.R. 627/1978
- art. 10legge 825/1971
- art. 7legge 249/1976
usata come parametro
- art. 23Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 17legge 825/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 del d.P.R. 6
ottobre 1978, n. 627, ("Norme integrative e correttive del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista
dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante
l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti"), e 7 della legge 10 maggio
1976, n. 249, ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18
marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia
tributaria"), in relazione all'art. 17, secondo comma, della legge 9
ottobre 1971, n. 825 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica
per la riforma tributaria"), e dell'art. 10, n. 11, della legge 9
ottobre 1971, n. 825, ovvero: promossi con ordinanze emesse il 6
maggio 1987 dal Tribunale di Savona, il 29 aprile 1987 dalla Sezione
Istruttoria della Corte d'appello di Torino, il 26 maggio 1987 dal
Tribunale di Firenze, l'8 giugno 1987 dal Tribunale di Ascoli Piceno,
il 4 giugno 1987 dalla Corte di appello di Firenze, il 24 giugno 1987
dal Tribunale di Venezia, il 21 maggio, il 16 luglio e il 9 luglio
(n. 5 ordinanze) dalla Corte di appello di Firenze, il 14 maggio e il
23 aprile 1987 dal Tribunale di Fermo, il 17 giugno 1987 dal
Tribunale di Firenze e il 13 luglio 1987 dal Tribunale di Venezia,
iscritte rispettivamente ai nn. 293, 310, 317, 351, 373, 390, 393,
535, 536, 537, 538, 540, 541, 549 e 571 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 31, 32, 34,
36, 37, 39, 43, 44, 45, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi penali concernenti
l'accertamento del reato di cui all'art. 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre
1978, n. 627, ("Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7
della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione
dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni
viaggianti"), che punisce la falsificazione e l'utilizzazione dei
documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, la Corte d'appello
di Torino, sezione istruttoria (ord. 29 aprile 1987, r.o. n. 310 del
1987), la Corte d'appello di Firenze (ordd. 21 maggio, 4 giugno, 9
luglio, 16 luglio 1987, r.o. nn. 373, 393, 535, 536, 537, 538 del
1987), il Tribunale di Firenze (ordd. 26 maggio e 17 giugno 1987,
r.o. nn. 317 e 549 del 1987), il Tribunale di Venezia (ordd. 24
giugno e 13 luglio 1987, r.o. nn. 390 e 571 del 1987), il Tribunale
di Ascoli Piceno (ord. 8 giugno 1987, r.o. n. 351 del 1987), il
Tribunale di Savona (ord. 6 maggio 1987, r.o. 293 del 1987) ed il
Tribunale di Fermo (ordd. 14 maggio e 23 aprile 1987, r.o. nn. 540 e
541 del 1987) hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale della norma incriminatrice;
che la disposizione impugnata, si porrebbe in contrasto con gli
artt. 76 e 77 Cost. violando i limiti posti dall'art. 7 della legge
di delegazione 10 maggio 1976, n. 249, che, per l'inosservanza delle
norme relative all'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare di
quelle concernenti l'obbligo dell'emissione delle bolle di
accompagnamento, consentiva al Governo la sola previsione di sanzioni
amministrative;
che la stessa norma contrasterebbe anche con l'art. 25, secondo
comma, Cost., poiché, in assenza di specifica delega legislativa,
violerebbe il principio della riserva in materia penale, nonché con
l'art. 23 Cost. senza che ne vengano indicati i relativi motivi;
che la maggior parte dei giudici remittenti, nonostante la
disposizione denunciata richiami espressamente i principi e criteri
direttivi posti dalla precedente legge delega 9 ottobre 1971, n. 825,
esclude che in quest'ultimi possa rinvenirsi il fondamento
delegatorio della prima;
che, pur condividendo tale avviso, contestualmente alla norma
incriminatrice, la Corte d'appello di Firenze, impugna anche, in
riferimento agli artt. 25, 76 e 77 Cost., l'art. 10 n. 11 della
predetta legge n. 825 del 1971, nella parte in cui prevedendo il
criterio del perfezionamento del sistema sanzionatorio penale,
conterrebbe una delega non sufficientemente determinata e
risulterebbe del tutto incompatibile con obblighi all'epoca non
ancora previsti e perciò non sanzionabili, quale appunto quello
relativo al documento di accompagnamento dei beni viaggianti;
che, invece, la sezione istruttoria della Corte d'appello di
Torino, solo per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi che la norma
delega, che autorizza la previsione di reati in tema di bolle di
accompagnamento, sia contenuta nella legge n. 825 del 1971, solleva
in via subordinata questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dagli artt. 10 n.11 legge 9 ottobre 1971, n. 825,
7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978, n.
627;
che tali norme, autorizzando la previsione di fattispecie
criminose relative ad obblighi tributari non ancora esistenti,
configurerebbero, in constrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., una
situazione di delega in bianco;
che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta chiedendo
che le questioni venissero dichiarate infondate;
Considerato che i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno
riuniti per identità e connessione oggettiva;
che negli atti di rimessione del Tribunale di Firenze, il
giudice a quo ha omesso ogni accenno alle imputazioni per le quali si
procede;
che tale omissione non consente di valutare la rilevanza della
questione sollevata, che va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile;
che, relativamente alle altre ordinanze, come si evince, in
parte dalle stesse e, in parte, dall'esame dei fascicoli d'ufficio, i
fatti-reato, per i quali si procede nei relativi giudizi a quibus,
attengono tutti all'alterazione delle dichiarazioni contenute nei
documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;
che, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di
legittimità, recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre
1987 n. 11595), il reato previsto dall'art. 7 u.c. del d.P.R. n. 627
del 6 ottobre 1978, attiene esclusivamente alla falsificazione dei
moduli stampati e appositamente predisposti a contenere le
dichiarazioni relative ai beni viaggianti e non già delle
dichiarazioni stesse;
che, pertanto, le questioni sottoposte all'esame della Corte,
concernendo ipotesi diverse da quelle testé indicate sono, in base a
detta interpretazione, irrilevanti e vanno perciò dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 u.c. d.P.R. 6
ottobre 1978, n. 627, 10, n.11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonché
del combinato disposto dagli artt. 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971, n.
825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978,
n. 627, sollevate, in riferimento agli artt. 23, 25, 76 e 77 Cost.,
dalla Corte d'appello di Torino, sez. Istruttoria; dalla Corte
d'appello di Firenze; dal Tribunale di Firenze; dal Tribunale di
Venezia; dal Tribunale di Ascoli Piceno; dal Tribunale di Savona e
dal Tribunale di Fermo, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte