Ordinanza n. 168/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 825/1971
- art. 17legge 825/1971
- art. 1legge 825/1971
- art. 7d.P.R. 627/1978
- art. 7legge 249/1976
usata come parametro
citata
- art. 7d.l. 46/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,
d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista
dall'art. 7 della L. 10 maggio 1976, n. 249, riguardante
l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti); art. 7 legge 10 maggio 1976,
n. 249 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 marzo
1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria);
combinato disposto degli artt. 17, comma secondo, e primo, n. 11,
legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riforma tributaria); art. 7 decreto legge 18 marzo
1976, n. 46, convertito in legge 10 maggio 1976, n. 249 (Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 18 marzo 1976, n. 46,
concernente misure urgenti in materia tributaria), promossi con
ordinanze emesse il 20 gennaio 1987 dal giudice istruttore presso il
Tribunale di Vicenza, il 28 gennaio 1988 dal Tribunale di Biella, il
29 dicembre 1987, il 14 dicembre 1987, il 24 dicembre 1987, il 28
dicembre 1987 e il 5 febbraio 1988 dal Tribunale di Torino, il 25
giugno 1987 e il 4 giugno 1987 dal Tribunale di Fermo, il 2 febbraio
1988 dal Tribunale di Viterbo; iscritte ai nn. 19, 109, 127, 128,
129, 130, 150, 189, 198 e 242 del registro ordinanze 1988 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 14, 16,
18, 21, 22 e 23 dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione di Agostinis Angelo nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi penali concernenti
l'accertamento del reato di cui all'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6
ottobre 1978, n. 627, (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista
dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante
l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti), che punisce la falsificazione e
l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti,
il Tribunale di Vicenza (r.o. n. 19 del 1988), il Tribunale di Biella
(r.o. n. 109 del 1988), il Tribunale di Torino (r.o. nn. 127, 128,
129, 130 e 242 del 1988), il Tribunale di Fermo (r.o. nn. 150 e 189
del 1988), e il Tribunale di Viterbo (r.o. n. 198 del 1988) hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale della norma
incriminatrice;
che la disposizione impugnata, si porrebbe in contrasto con gli
artt. 76 e 77 della Costituzione violando i limiti posti dall'art. 7
della legge di delegazione 10 maggio 1976, n. 249, che, per
l'inosservanza delle norme relative all'imposta sul valore aggiunto,
ed in particolare di quelle concernenti l'obbligo dell'emissione
delle bolle di accompagnamento, consentiva al Governo la sola
previsione di sanzioni amministrative;
che la stessa norma contrasterebbe anche con l'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, poiché, in assenza di specifica delega
legislativa, violerebbe il principio della riserva in materia penale;
che la maggior parte dei giudici remittenti, nonostante la
disposizione denunciata richiami espressamente i principi e criteri
direttivi posti dalla precedente legge delega 9 ottobre 1971, n. 825,
esclude che in quest'ultimi possa rinvenirsi il fondamento
delegatorio della prima;
che, solo il Tribunale di Biella, nell'ipotesi in cui dovesse
ritenersi che la norma di delega, che autorizza la previsione di
reati in tema di bolle di accompagnamento, sia contenuta nella legge
n. 825 del 1971, solleva, in via subordinata, questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 17,
secondo comma, 10 n.11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10
maggio 1976, n. 249, e 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n.
627;
che tali disposizioni configurando una norma delegante in
bianco, che non pone limite temporale al potere del Governo, e per di
più in una materia quale quella penale assistita dalla riserva
assoluta di legge, violerebbero, ad avviso del giudice a quo, gli
artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, che consentono l'emanazione di
norme delegate sulla sola base di direttive esplicite ed analitiche,
e per tempi determinati;
che nel giudizio promosso con l'ordinanza emanata dal Tribunale
di Vicenza si è costituito l'imputato chiedendo che la questione -
previa dichiarazione della sua rilevanza (in quanto l'orientamento
della Cassazione che considera reato la sola falsificazione dei
moduli stampati, e non anche delle dichiarazioni in essi contenute,
sarebbe privo di fondamento) - venga dichiarata fondata;
che l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta chiedendo
che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.
Considerato che i giudizi instaurati con i citati atti di
rimessione vanno riuniti per identità e connessione oggettiva;
che, come si evince, in parte dai medesimi atti di rimessione e,
in parte, dall'esame dei fascicoli d'ufficio, i fatti-reato per i
quali si procede, nei relativi giudizi a quibus, attengono tutti
all'alterazione delle dichiarazioni contenute nei documenti di
accompagnamento dei beni viaggianti;
che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di
legittimità, recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre
1987, n. 11595), il reato previsto dall'art. 7, ultimo comma, dal
d.P.R. n. 627 del 6 ottobre 1978 attiene esclusivamente alla
falsificazione dei moduli stampati e appositamente predisposti a
contenere le dichiarazioni relative ai beni viaggianti, e non già
alle dichiarazioni stesse;
che tale giurisprudenza appare plausibile, tenuto conto degli
argomenti che la sorreggono e che non sembrano poter essere scalfiti
da quelli in contrario addotti nel presente giudizio, dalla parte
privata, e consistenti nel ritenere che, nel concetto di documento,
debba rientrare anche il suo contenuto formato di volta in volta;
che quest'ultima tesi, difatti, appare sufficientemente
confutata dalla Cassazione sulla sola base della considerazione delle
finalità proprie della normativa in concreto considerata, normativa
che è esclusivamente intesa a garantire "il metodo di accertamento"
attraverso la "tutela della genuinità originale dei mezzi stampati";
che quanto suesposto rende, peraltro, superfluo l'esame
dell'ulteriore problema che altrimenti si porrebbe - a seguire la
tesi del ricorrente - circa la possibilità di estendere in questa
sede, sia pure ai soli fini della rilevanza, la fattispecie penale ad
ipotesi che secondo l'interpretazione della Cassazione non vi
rientrano;
che pertanto, come già affermato da questa Corte, nelle
ordinanze nn. 168 e 682 del 1988, le questioni sollevate, concernendo
fatti diversi da quelli per i quali si procede, risultano irrilevanti
per la definizione dei giudizi a quibus e vanno perciò dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,
d.P.R. 6 ottobre 1978 e del combinato disposto dagli artt. 17,
secondo comma, 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10
maggio 1976, n. 249, e 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n.
627, sollevate, in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 della
Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, dal Tribunale di Biella, dal
Tribunale di Torino, dal Tribunale di Fermo e dal Tribunale di
Viterbo, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte